griz

Membro Storico
Professionista
a me risulta che in qualità di vicino puoi accedere agli atti e l'altro non è tenuto ad essere informato a meno che non ne faccia richiesta
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ogni qualvolta viene fatta richiesta di accesso agli atti, l'ente è tenuto ad avvisare la parte interessata che si può opporre con motivazione. Me lo hanno confermato gli addetti ai lavori.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ogni qualvolta viene fatta richiesta di accesso agli atti, l'ente è tenuto ad avvisare la parte interessata che si può opporre con motivazione. Me lo hanno confermato gli addetti ai lavori.
scusa Gianco: uno fa una porcata, il vicino chiede l'accesso agli atti, il Comune lo avvisa, lui nega il permesso ed il Comune si fa complice di una porcata.
Forse il Comune ha il diritto di giudicare se le motivazioni della richiesta e/o le motivazioni del diniego sono congrue.
 

francesco.dortenzi

Membro Junior
Proprietario Casa
Beh credo io possa difendere il mio interesse a conoscere quello che ho diritto a conoscere e lui abbia diritto a difendere il suo interesse alla riservatezza delle procedure. Ma dico cosi per dire, non sono proprio un esperto di diritto.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il diritto di accesso ha ad oggetto i “documenti amministrativi”, intendendosi come tali «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale» (art. 22, comma 1, lettera d), Legge 7 agosto 1990, n. 241).
Il comma 3 dell'art. 22 esalta la regola della massima accessibilità a tutti i documenti amministrativi, attribuendo alla segretazione dei documenti il carattere di eccezione: in questo senso, si prevede espressamente che «Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6».
il comma 4 dell'art. 22, secondo cui «Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono».
Comunque leggete qua:
Diritto di accesso: oggetto e casi di esclusione
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
scusa Gianco: uno fa una porcata, il vicino chiede l'accesso agli atti, il Comune lo avvisa, lui nega il permesso ed il Comune si fa complice di una porcata.
Forse il Comune ha il diritto di giudicare se le motivazioni della richiesta e/o le motivazioni del diniego sono congrue.
Avevo scritto:
Perché tu lo sappia, il comune è obbligato a comunicare al tuo vicino che tu hai fatto richiesta di accesso agli atti e, non è questo il caso, se la motivazione della verifica non sarà congrua si potrà opporre e se anche il comune concorderà, non potrai fare l'accesso richiesto.
Per cui il Comune non lo può negare se ritenga che il richiedente ne abbia diritto.
Dopo aver letto:
Diritto di accesso: oggetto e casi di esclusione, consigliato da Luigi Criscuolo, credo che l'obbligo di consultare il titolare è una decisione del comune dove mi sono rivolto tempo fa.
 

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