mattescu

Membro Attivo
Buongiorno,
sono proprietario di un appartamento in una palazzina composta da 6 appartamenti e 5 proprietari senza amministratore condominiale
Un condomino ha inviato a tutti noi una raccomandata per convocare l'assemblaea condominale straordinaria
Ovvero è normale/corretto per legge che pure il comproprietario minorenne abbia ricevuto la lettera?
Il luogo della assemblea sarà c/o la sala di un bar
Questa sede pero' ad un altro condomino non è di suo gradimento e chiede che venga effettuata nel suo appartamento
Dovendo discutere di argomenti delicati quali il rifacimento del tetto vorremmo evitare che l'assemblea possa venire annullata se effettuata in altro luogo rispetto alla sede comunicata tramite raccomandata
Devono essere prese delle decisioni certi e non annullabili da un giudice che magari ritiene l'iter della convocazione non corretto..
La procedura seguita dal condomino che ha convocato l'assemblea è corretta?Oppure potrebbe essere impugnabile di fronte ad un giudice se un altro condomino si opponesse per la sede e le modalità di convocazione?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se l'avviso è arrivato a tutti gli aventi diritto e con congruo anticipo allora la convocazione è regolare ed inoppugnabile.
Salvo che il "bar" disponga di saletta appartata e solo a vostra disposizione trovo discutibile la scelta...ma per la Legge potreste discutere anche in strada.

Siete un piccolo Condominio dove si dovrebbe badare più alla sostanza che ai formalismi.

Se poi i lavori sono inderogabili...dubito che un Giudice sano di mente accoglierebbe impugnazioni pretestuose.

Quanto al "minore" giusto informarlo ma ancora meglio avvisare il suo tutore.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La raccomandata va inviata al tutore del minore, tant'è che le decisioni le prende chi lo rappresenta.

Non è chiarito se l'abbiano ricevuta entrambi.
Non vedo neppure errori formali nell'invio al solo proprietario seppur minorenne.
Se un 16enne può ricevere la notifica di una multa quale proprietario di un ciclomotore....può ricevere anche una convocazione.
Un minore non ha "capacità ad agire" ma è pur sempre dotato di "personalità giuridica".
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Ripassato art. 66 dacc
reputa quanto segue: richiesta da almeno due condomini che rappresentano 1/6 del valore dell'edificio.
se non sei soffisfatto posso continuare, se si vuole polemizzare sulle virgole e sui puntini, cè ne sarebbe da scrivere
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ripassato art. 66 dacc
reputa quanto segue: richiesta da almeno due condomini che rappresentano 1/6 del valore dell'edificio.
se non sei soffisfatto posso continuare, se si vuole polemizzare sulle virgole e sui puntini, cè ne sarebbe da scrivere

Mai polemizzato sugli errori di scrittura/battitura (e lo spiega pure il Regolamento)...ma divento inflessibile se si sbaglia il riportato degli articoli di Legge o se ne fa pessima interpretazione.

Tu confondi la richiesta di una convocazione straordinaria ad un amministratore con una autoconvocazione in assenza di amministratore.

Ti avevo detto rileggi l' Art. 66 ...guarda bene al comma 2

Art. 66

. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
[II]. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può esser convocata a iniziativa di ciascun condomino.
[III]. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.


ora rileggi l'esordio del post e trai le tue conclusioni:

sono proprietario di un appartamento in una palazzina composta da 6 appartamenti e 5 proprietari senza amministratore condominiale
 

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