ROCNAT

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riprendo una discussione iniziata l'11 giugno 2017 in merito alla ripartizione dei costi di intervento sull'argomento in oggetto.
Il lastrico è di proprietà esclusiva di un condomino che però non abita nel palazzo e copre due colonne di appartamenti ma la riparazione deve avvenire solo sulla superficie del lastrico che copre una delle due colonne. Dalle conclusioni della discussione anzidetta era emerso che il costo della riparazione deve ricadere su tutti i condomini e non solo su quelli sottostanti alla porzione da riparare.
Invece ultimamente sono venuto a conoscenza di una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11484/2017, depositata il 10 mag 2017, nella quale si specifica che i due terzi della spesa sono a carico di coloro che siano proprietari individiuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali pertanto esso funge da copertura, e ciò indipendentemente dal fatto che essa copra porzioni di parti comuni.
Mi sarebbe di conforto avere il parere dei membri più esperti. Grazie.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Auguri per il compleanno:torta:, per il lastrico solare avevo già evidenziato che tutti coloro che sono sotto lo sporto sono compresi nel pagamento del rifacimento di 2/3 compreso anche il soprastante, che dovrà anche pagare 1/3 del valore della copertura, salvo che non vi siano stati delle precedenti divisioni in senso diverso da quello da me prospettato
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Io preciserei che se il proprietario del lastrico è anche proprietario di un appartamento sottostante la zona dove è necessario l'intervento, lo stesso interverrà anche nella ripartizione dei 2/3 di competenza delle unità interessate.
Dimenticavo: auguri ROCNAT!
 

moralista

Membro Senior
Professionista
anche se non è proprietario di eventuali appartamenti sottostanti, deve intervenire per i 2/3 per la riparazione del lastrico solare
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo è uno dei tipici casi predisposti per litigare.
L'art. 1126 di c.c. in effetti specifica che i 2/3 sono a carico di tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore della porzione di piano di ciascuno.

Ritengo che una lettura equa di questo dettato, porti ad escludere il condòmino del piano a livello del lastrico (cui è già attribuito il 1/3) dai restanti 2/3.

Mentre tutti i condomini sottostanti si ripartiscono i 2/3: non conosco il caso qui presentato: ma non applicherei alla lettera la storia della proiezione verticale in senso stretto.

Una cosa è un edificio composto da due corpi fabbrica, ad es. uno alto ed uno basso, dove il lastrico copre solo uno dei due corpi; altra cosa è un lastrico che si estende su tutto il corpo fabbrica: in analogia al tetto a due falde, dove non si distingue quale falda sia interessata ad una manutenzione, così per il lastrico non distinguerei chi sta sotto la perdita del lastrico e chi no. Il lastrico serve da tetto. Oggi a me domani a te: alla lunga tutto si media senza bisticciare.

Adotterei quindi banalmente il principio che il lastrico non è altro che un tetto piano, agibile al livello.

(ma so che va per la maggiore la lettura "pedestre" dell'interpretazione letterale (proiezione verticale)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi pare che @ROCNAT , cui faccio gli auguri di Buon Compleanno, non abbia chiesto una ripetizione di quanto già espresso ma un commento specifico sulla sentenza citata che appare/è in contrasto con quanto appariva dalla precedente discussione.

Nello specifico della sentenza non è chiarito nemmeno nell'integrale se "parti comuni ampie e specifiche" fossero effettivamente sotto la verticale del lastrico da riparare.

Se fosse questo il caso...allora avrebbero errato gli "ermellini" che dovevano attribuire quota parte anche a tutto il Condominio.

Non mi pare che il caso passato in giudicato sia identico a quello della discussione precedente.
 

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