griz

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ho ricevuto incarico da un cliente di sistemare un'intestazione catastale ma ho dei dubbi sulla legittimità di quanto dovrebbe risultare:
Coniugi dal 1969, anno 1973 marito acquista un terreno, all'intervento dell'istituzione del nuovo diritto di famiglia i coniugi non specificano nulla quindi il regime patrimoniale è della comunione, su questo terreno viene edificata la casa coniugale, pratica edilizia cointestata; essendo il terreno intestato solo al marito, la casa viene accatastata a suo nome, la moglie non compare. Oggi vorrebbero sistemare l'intestazione catastale modificando con un'istanza inserendo la comunione della proprietà. Posto che al catasto potrebbero anche modificare, è giuridicamente corretto? Cioè, la moglie si può ritenere comproprietaria?
Ho cercato un po' in rete ma sembra che la cosa non sia così scontata
 

Franci63

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Cioè, la moglie si può ritenere comproprietaria?
Oggetto della comunione sono sia gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il 16.1.1978, sia quelli compiuti dal 21.9.1975 al 15.1.1978, purché ancora esistenti nel patrimonio del coniuge acquirente , ma non anche gli acquisti effettuati prima, che rimangono di proprietà individuale del coniuge che li aveva fatti.
Leggi anche:
Successioni e Donazioni - Consiglio Notarile di Parma
 

griz

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ok quindi rimane nel diritto della moglie il credito relativo alla partecipazione alle spese di costruzione della casa. Sarà dura spiegarglielo, sembrava molto motivata :)
La soluzione sarebbe un atto di cessione della metà? Comunque poco praticabile, i due sembrano tranquillamente conviventi
 

Nemesis

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Art. 228 della legge n. 151/1975:
Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge (*), decorso il termine di due anni dalla detta data (**), sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.


(*) 20 settembre 1975.
(**) termine prorogato fino al 15 gennaio 1978, ex art. 1 del D.L. n. 688/1977, convertito con modificazioni dalla legge n. 804/1977.
 

Franci63

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La soluzione sarebbe un atto di cessione della metà?
Dipende dagli obiettivi.
Ma mi pare una spesa superflua, soprattutto se non hanno problemi tra di loro.
Puoi sempre ricordare alla signora ( nel caso fosse una sua preoccupazione), che
qualora mancasse prima il marito, a lei spetterà il diritto di abitazione sulla casa coniugale, quindi nessuno la potrà allontanare da lì, anche se ci fossero altri eredi.
 

griz

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Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
quindi perchè la casa diventasse in comunione avrebbero dovuto fare un atto nel quale dichiravano di volerlo?
cosa che oggi non è più possibile?
 

griz

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Dipende dagli obiettivi.
Ma mi pare una spesa superflua, soprattutto se non hanno problemi tra di loro.
Puoi sempre ricordare alla signora ( nel caso fosse una sua preoccupazione), che
qualora mancasse prima il marito, a lei spetterà il diritto di abitazione sulla casa coniugale, quindi nessuno la potrà allontanare da lì, anche se ci fossero altri eredi.
sono d'accordo, in effetti non so esattamente dove vogliano arrivare, comunque ora dovrò dare la cattiva notizia
 

Nemesis

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quindi perchè la casa diventasse in comunione avrebbero dovuto fare un atto nel quale dichiravano di volerlo?
Sì.
cosa che oggi non è più possibile?
È possibile, ma con un ordinario atto notarile, non esente da imposte e tasse e il relativo onorario professionale non ridotto alla metà. Con la particolarità che i beni così trasferiti sarebbero oggetto di comunione "ordinaria", e non di comunione "legale", come sarebbe stato se avessero "convenuto" entro il 15/1/1978.
 
Ultima modifica:

Nemesis

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Esistono due tipi di comunioni, non tre (salvo considerare quella ereditaria). Quella "legale", non ha quote, come già scritto. Quella "ordinaria" ha le quote, che non è detto che siano sempre 50% e 50%.
 

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