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User_29045

Ospite
Ma scusa Dimaraz, ai sensi della riforma del regolamento condominiale a livello nazionale, non sono vietate le deleghe all'amministratore?

Ieri è stato detto dall'amministratore che le deleghe a lui conferite sono valide perché nella delega scritta è contenuta l'indicazione di voto sul tema all'ordine del giorno.

Mi sembra tu stia rispondendo a una domanda diversa da quella che ho fatto, o mi sbaglio?

Non capisco.
 

Nemesis

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vi è una recentissima sentenza:
Corte di Cassazione del 22 Gennaio 2019 n° 1662
Che però riguarda deliberazioni assunte dall'assemblea di un condominio tenutasi il 7 marzo 2009. Quindi ben prima della modificazione dell'art. 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile con cui si è previsto che
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Che però riguarda deliberazioni assunte dall'assemblea di un condominio tenutasi il 7 marzo 2009. Quindi ben prima della modificazione dell'art. 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile con cui si è previsto che
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

Vero...ma sulla questione esiste una corrente di pensiero che non è "estinta" per l'apparente variazione di quell'articolo.

Se vai a leggere l'intero papiro troverai che discutono proprio nei termini che ho presentato.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non potevano tenere conto di un divieto che all'epoca non era vigente.

Beh...io andrei cauto sul cosa potevano o non potevano discutere in via "incidentale" ...gli "ermellini" possono elaborare qualsiasi pensiero il che è cosa diversa dal dover poi applicare le norme in vigore al tempo del "reato".

Resta il fatto che:
1-una delega "vincolata" non è equiparabile ad una delega semplice . Chiunque sia appare più un semplice portatore della volontà del proprietario e in tal modo non sussiste nemmeno il conflitto di interessi (nelle decisioni che coinvolgono il "portatore").
2-l'eventuale "vizio" costituisce motivo di annullabilità e non di nullità

Personalmente trovo tutta una "sceneggiata" quella imbastita sulla impossibilità di ricevere deleghe per l'amministratore.
Il delegante che consegna la delega sarà ovviamente concorde con il "portatore"...e il paletto aggirabile con l'intervento di una terza persona.
Spreco di tempo e inchiostro.
Arrivare a leggere sentenze dove persino si condanna la partecipazione al voto dell'amministratore interno (quindi al contempo condòmino/proprietario) è una (mi si scusi anzitempo)... boiata clamorosa.
Tal soggetto viene privato di un suo diritto...e magari costretto all'inutile perdita di tempo di far partecipare il coniuge (comproprietario) per votare nello stesso identico modo che avrebbe fatto personalmente.
 
Ultima modifica:
U

User_29045

Ospite
2-l'eventuale "vizio" costituisce motivo di annullabilità e non di nullità

Insomma, in soldoni mi state dicendo che queste deleghe all'amministratore, in forma scritta, con chiara indicazione di voto su cosa decidere sull'unico punto all'ordine del giorno, costituiscono al massimo motivo di annullabilità e non di nullità della delibera.

E per l'annullabilità serve un legale.

Ma allora che le fanno a fare le leggi?
 
U

User_29045

Ospite
1-una delega "vincolata" non è equiparabile ad una delega semplice . Chiunque sia appare più un semplice portatore della volontà del proprietario e in tal modo non sussiste nemmeno il conflitto di interessi (nelle decisioni che coinvolgono il "portatore").

Sì, le deleghe erano vincolate perché nella delega c'era scritto quale dei 3 fornitori scegliere per effettuare un lavoro straordinario condominiale.
Più vincolata di così...!!
Il portatore della delega era però l'amministratore in persona.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Anche se vincolate.
Una deliberazione assunta da un'assemblea non regolarmente costituita è annullabile ex art. 1137 c.c, nei termini perentori stabiliti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma allora che le fanno a fare le leggi?

Stendiamo un velo pietoso...in particolare sugli "attori".

Non trovo passaggio nelle norme dove si dichiari la nullità della delibera viziata da delega all'amministratore.
Quindi solo "annullabile" anche per la delega "in bianco" con la quale abbia votato l'amministratore.

E in ogni caso tu devi dimostrare che il voto fosse in conflitto di interesse o solo il delegante può contestare il voto difforme rispetto al suo "mandato" (orale).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Anche se vincolate.
Una deliberazione assunta da un'assemblea non regolarmente costituita è annullabile ex art. 1137 c.c, nei termini perentori stabiliti.

Ma un foglio con il "voto espresso" equivale ad una delega?
 

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