Per come la vedo io, se B ha bisogno di un box per uso personale si deve rivolgere al venditore e al notaio o a chiunque abbia sbagliato l'atto, per rettificare o per chiedere i danni. Non può cacciare l'inquilino e neanche imporgli un canone arbitrario. L'eventuale nuovo contratto per il box sarà tecnicamente un contratto a canone di mercato ma commisurato al vecchio contratto, perché il vecchio contratto va rispettato nella sostanza. IMHO.
E comunque finché qualcuno non comunicherà formalmente qualcosa di diverso vale il contratto in essere con A, da pagare regolarmente ad A.
 
@DedaLuiss ha già pagato tutto ad A, anche la parte di canone relativa al box:
Io avevo replicato a questo:
e non sto pagando l'affitto del garage.

Vedo solo adesso che poi ha inserito un resoconto diverso in post successivo.

Ipotizzo: ho l'abitudine di lasciare le pagine aperte sul browser del telefono con aggiornamento bloccato (manuale) e non vedendo i successivi ho replicato senza controllare.

Se ha saldato tutto ad A non ha nulla da temere.
 
Considerando che la scadenza è contrattuale è settembre, io dico che in pratica andranno avanti così ma l'inquilino potrebbe aspettarsi una disdetta.
 
sì, è quello che penso anche io e sto pensando ad alternative. Il mio dubbio è su A; non credo gli piaccia l'idea che il garage rimanga sfitto.
Se ricordo bene, A è il tuo padrone di casa che però si è venduto il box annesso (quello più comodo per te) per sbaglio, e te ne propone un altro più scomodo.
Secondo me, se non aggiustano con l'acquirente, sarà tentato di darti la disdetta e cercarsi un nuovo inquilino meno "problematico" (dal suo punto di vista, non voglio dire che tu lo sia) che accetti di buon grado l'altro box.
 
sarà tentato di darti la disdetta

Se è vero che
(i primi 3 anni del contratto 3+2 scadono a ottobre),
alla scadenza del primo periodo contrattuale (nel caso di @DedaLuiss alla scadenza del triennio) il locatore può inviare la disdetta al conduttore, e impedire il rinnovo tacito per il biennio successivo, solo se sussiste uno dei motivi tassativamente elencati nell' art. 3, c. 1, l. 431/1998:

(Disdetta del contratto da parte del locatore).
Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione
 

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