superpanno

Nuovo Iscritto
Non so se parli con cognizione di causa o se come me vai "un pò a naso" ma la questione mi sembra abbastanza cocreta e poco fantasiosa...
Il contratto potrebbe essere annullato dal giudice in quanto non riconosciuto dalla legge sulla base di irregolarità commerciale/abitativo ed il giudice deve far rispettare quello che la legislazione predvede a prescindere da accordi presi comunemente fra le parti.
Ove ottenessi tale annullamento tu ragioni come se io fossi un occupante abusivo (forse hai ragione) ma a mio avviso, anche agli occhi della legge, sarei in una posiazione da sanare obbligatoriamente e ben lontano da poter essere un'occupante abusivo....

Magari mi sbaglio...
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
sbagli. e di grosso. tu diventi un mero occupante e nessun giudice potrà imporre al tipo di affittarti la casa al prezzo che stabilisci tu. nel frattempo gli paghi l'indennità di occupazione e poi te ne vai. convinciti del fatto che nessuno può costringere il proprietario a venirti incontro. le perdite della tua attività sono tutte tue. come pure i guadagni. se non ti conviene più puoi trasferire l'attività altrove ma non puoi ottenre la solidarietà altrui per legge.

Aggiunto dopo 1...

ps Guarda che raflomb oltre ad essere un avvocato è una persona che non esprime MAI opinioni per sentito dire, anzi spesso aggiunge sentenze e norme a supporto di quanto afferma.
 

superpanno

Nuovo Iscritto
Il fatto che io abbia avuto il possesso dal proprietario non ha alcun peso?
E se come penso, il contratto fosse annullabile, tale annullamento potrebbe chiederlo anche il proprietario stesso e poi magari mettermi fuori... non credo proprio!

A mio avviso tutta la faccenda ruota sul fatto di capire se da un punto di vista prettamente legale è lecito o no dar vita ad un contratto commerciale su di una civile abitazione!
Se la cosa è regolare allora la questione neanche inizia, in caso contrario credo di aver diritto a diverse tutele e diritti come ogni conduttore di un immobile...

Comunque ne parlerò anche con un mio amico avvocato e vi farò sapere.

Aggiunto dopo 12 minuti...

ps Guarda che raflomb oltre ad essere un avvocato è una persona che non esprime MAI opinioni per sentito dire, anzi spesso aggiunge sentenze e norme a supporto di quanto afferma.

Meglio così!

Allora pongo a raflomb una domanda chiara è diretta: è lecito legalmente parlando dare vita ad un contratto commerciale su di una civile abitazione e viceversa?

Grazie
 

raflomb

Membro Assiduo
Allora pongo a raflomb una domanda chiara è diretta: è lecito legalmente parlando dare vita ad un contratto commerciale su di una civile abitazione e viceversa?

Grazie

Concludo: in primis ti avevo già detto che occorre leggere il contratto al fine di verificare se il cambiamento di destinazione d'uso è avvenuto in itinere.
Ciò premesso, anche ove ricorresse l'ipotesi di una locazione commerciale su una unità accatastata abitativa (anche se per fare l'attività di affittacamere devi essere te ad iscriverti alla camera di commercio) il locatore potrebbe tuttalpiù incorrere in sanzioni su imposte immobiliari, ma nessun danno alla tua attività potrai rivendicare.
Per quanto concerne il canone ti ribadisco che, salvo accordi tra le parti, non potrà essere compresso o limitato da alcuna sentenza.
Qui ho concluso!
 

superpanno

Nuovo Iscritto
Di cambio di destinazione d'uso non se ne parla nè sul contratto nè al di fuori di esso in quanto l'attività di affittacamere la si adibisce solo ed esclusivamente in immobili accatastati come civile abitazione.
Quanto all'ipotesi di locazione commerciale su civile abitazione in questo caso è un dato di fatto!
Se però comunque, appurata questa situazione, il conduttore non ha comunque diritto al riconoscimento di un contratto abitativo e gli unici problemi per il locatore potrebbero essere solo di carattere di imposte allora a poco mi servirebbe mettermi a fare confusione.... e questo era il nocciolo della mia domanda...

Grazie
 

Marco Costa

Membro dello Staff
salve, premettendo che non sono un legale ,
ma spesso cerco di ragionare con la logica (sono un semplice ragioniere)
mi pare che ti rispondi da solo ....

l'attività di affittacamere la si adibisce solo ed esclusivamente in immobili accatastati come civile abitazione.

Dato che in quei due alloggi non ci vivi , altrimenti sarebbe un B&B ... come sarebbe ipotizzabile un contratto abitativo dove assegnarci pure la residenza ? ? ....

Se però comunque, appurata questa situazione, il conduttore non ha comunque diritto al riconoscimento di un contratto abitativo e gli unici problemi per il locatore potrebbero essere solo di carattere di imposte allora a poco mi servirebbe mettermi a fare confusione

A mio modestissimo perere ti stai incaponendo nel voler annullare un contratto con il fine di stabilire tu un canone a te congeniale a discapito di ogni liberta' del proprietario del locale solo per il tuo attuale possesso ... ma se ti trovassi dalla parte opposta della barricata ... sicuramente saresti felice di accordare sconti a chi ti annulla un contratto per obbligarti a stipularne un'altro a tuo sfavore ....

Scusa la franchezza che arriva dopo le tue scaramucce con raflomb (a volte pure lui molto peperino) ma spero di non avere Conduttori che la pensano come te ..... ;)
cordiali saluti Marco :fiore:
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Faq su Affittacamere - Attività legate al turismo - Suap - Comune di Prato

La L.R.Toscana n. 42/2000 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo) all’art. 55 disciplina la fattispecie dell’affittacamere, le cui caratteristiche possono essere ritrovate nel D.P.G.R. 18R/2001 pubblicato sul BURT 14 del 3/05/2001.

Art. 54 (affittacamere):
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all'alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di "bed & breakfast"

L’attività di affittacamere consiste, quindi, nel dare il solo “alloggio” in camere situate all’interno di una casa o di un appartamento (senza l’obbligo dell’uso di cucina ma solo con i servizi igienici) in cui devono essere garantiti i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente o almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile.

L’attività di affittacamere, svolta in maniera non professionale si ha nei casi in cui colui che nel proprio appartamento, dove è residente, affitta una o più camere ad altre persone, fornendo i servizi minimi previsti dal regolamento.
Fermo restando l’obbligo di presentare una DIA al SUAP, rilasciare ricevuta fiscale, registrare in Questura le presenze e dotarsi di insegna o targa, l’esercente non ha altri obblighi.
Ricordiamo che, secondo la Legge Regionale, non è necessario il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ed il contratto di affitto (se in affitto) che l’esercente avrà stipulato con il proprietario dell’immobile è il classico 4+4 anni, senza la necessità di essere rivisto o nuova stipulazione.
Lo svolgimento di una attività non professionale nel proprio appartamento non modifica l’uso a cui questo è stato destinato.

Diverso sarebbe, invece, il caso in cui l’attività è svolta in forma professionale.Il cittadino deve costituire una ditta o una società, comunicare la DIA in Comune, munirsi di Partita IVA, registrarsi in CCIAA, emettere ricevute fiscali, e registrare le presenze in Questura, trasmettere l’elenco dei prezzi in provincia, e dotarsi di insegna o targa.
In questo caso non vi è la residenza del titolare della ditta nelle abitazioni prese in affitto, per cui il contratto che questi stipula con i proprietari degli immobili non può essere un contratto per la residenza, bensì un contratto di affitto per lo svolgimento di una attività professionale.
Lo svolgimento di una attività professionale di affittacamere necessita, quindi, di un apposito contratto di affitto che tuteli ed informi entrambe le parti sull’uso che si farà degli appartamenti
.

Per completezza delle informazioni, analoga interpretazione può essere estesa anche alle Case Appartamenti Vacanze (CAV).
La L.R.Toscana n. 42/2000 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo) all’art. 55 disciplina la fattispecie dell’affittacamere
 

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