Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Colgo l'occasione per sapere se può essere revocato un amministratore che si rifiuta di fa predisporre il regolamento condominiale quando i condòmini sono più di 10.
Grazie.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Io invece direi contraddittorio. Prima enuncia una tesi. Poi fornisce le prove della sua erroneità.
il problema è che chi sintetizza le sentenze, sopratutto della Cassazione, costruisce delle frasi che sviano il concetto espresso, generalizzando, quello che invece vale solo per un caso specifico. E questo non è colpa mia. In ogni caso non c'é nulla di contraddittorio in quanto ho riportato nel mio intervento precedente.

Mi sembra che non abbiate letto il collegamento postato che è stato redatto l' 11/10/2013, pertanto vi riporto i punti salienti:
"La Cassazione a Sezioni Unite n. 18477 del 09 agosto 2010 (Rv. 614401), dopo aver esaminato analiticamente i diversi orientamenti registratisi nel tempo, è peraltro giunta alla conclusione secondo la quale in tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, ....
La legge di modifica della disciplina del condominio (la così detta riforma), Legge n. 220 del 11 dicembre 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, è intervenuta anche sul tema delle tabelle e lo ha fatto incidendo materialmente solamente sul procedimento di revisione. .....modificando e profondamente innovando (art. 23, comma 1) l'art. 69 delle disp. att. c.c.. Tale norma, nel testo novellato, al primo capoverso, prevede appunto in linea generale, che i valori espressi nelle tabelle millesimali possono essere rettificati e modificati all'unanimità; tuttavia questa regola generale (inesistente nel testo previgente) prevede però che tali tabelle possono essere modificate anche nell'interesse di un solo condomino e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza prevista dall'art. 1136, 2° comma c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio)
" nei due casi che abbiamo già citato:1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
In questo contesto si inserisce la sentenza della Cassazione n.° 13004 del 24 maggio 2013 da me riportata ( ma c'é anche la n.° 11387 del 13 maggio 2013) che reitera il concetto di non natura negoziale delle tabelle millesimali.
QUALCUNO IN QUESTO FORUM MI HA FATTO NOTARE CHE LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DA ME RIPORTATA IN UN ALTRO INTERVENTO CHE SI BASAVA SU UNA LEGGE SUPERATA DA UNA NUOVA LEGGE NON ANDAVA CITATA PERCHE' AVEVA PERSO EFFICACIA.
Ed il 24 maggio viene prima del 18 giugno, almeno così mi sembra. Come la mettiamo?
Tabelle millesimali modificabili solo all’unanimità. Superata la posizione delle S.U.
Per quanto riguarda l'approvazione delle tabelle millesimali mi sono attenuto a quanto pubblicato a tale proposito da Confedilizia non dall'associazione dei droghieri (categoria merceologica ormai praticamente scomparsa).
Se la legge prevede la doppia maggioranza anche per l'approvazione delle tabelle millesimali perché fate delle osservazioni se, in questo caso, è pleonastica la legge?
 
Ultima modifica:

proid

Membro Attivo
Segnalo che oltre alla sentenza diCassazione a Sezioni Unite n. 18477 del 09 agosto 2010 , e la 11387 del 13 maggio 2013 c'è stata anche la sentenza Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/02/2014 n° 4569 ( http://www.altalex.com/documents/news/2014/03/24/tabelle-millesimali-per-l-approvazione-o-la-revisione-non-serve-l-unanimita ) decisamente post-riforma che riconferma le due precedenti sentenze.
Quindi visto quanto sopra posso considerare chiarito definitivamente che per approvare da ZERO le tabelle millesimali (in conformità alle normative e non in deroga ovviamente) basta la maggioranza di cui al secondo comma art. 1136?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
posso considerare chiarito definitivamente che per approvare da ZERO le tabelle millesimali (in conformità alle normative e non in deroga ovviamente) basta la maggioranza di cui al secondo comma art. 1136?
tu puoi senz'alto; forse è come dici tu. Tuttavia mi resta il dubbio: come mai a fronte di questa reiterazione della Cassazione nessuno di coloro che pubblicano informazioni sull' approvazione delle tabelle millesimali (ad esempio una delle tante associazioni di Amministratori) ha pubblicato un aggiornamento sul quorum deliberativo necessario per l'approvazione delle tabelle millesimali?
 

proid

Membro Attivo
Perche' non ce nessun aggiornamento e semplicemente viene confermata per la seconda volta la sentenza del 2010?
Da quello che ho capito l'unanimita citata nell'art. Delle disp. Di attuazione si intende per la modifica ed eventualmente approvazione delle sole tabelle che derogano dai criteri di legge ma se applica i principi del c.c. non serve l'unanimita'.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Perche' non ce nessun aggiornamento e semplicemente viene confermata per la seconda volta la sentenza del 2010?
però, consentimi, quando è uscita la legge n.°220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, chi si occupava di problematiche condominiali si è affrettato a segnalare il cambiamento.
Ora a fronte di questa reiterazione giurisprudenziale, mi lascia stupito il fatto che nessuno di coloro che avevano segnalato gli effetti della nuova legge, non dico aggiornato, ma segnalato la restaurazione del principio per il quale per approvare le tabelle millesimali e le sue modifiche è sufficiente la maggioranza prevista dal 2° comma dell' art. 1136 c.c. .
Infine se vuoi sapere la mia opinione su questo argomento,io non sono per il 1000/1000, proprio perché ho visto delle situazioni, vere e prorpie ripicche, che hanno impedito una formazione più equa delle tabelle millesimali di proprietà: io sono per la maggioranza degli intervenuti che raggiungano 750/1000 sia per fare delle tabelle per la prima volta, sia per rifarle (perché quelle fatte dal costruttore non andavano bene) e sia per approvare delle modifiche parziali. Toglierei la soglia, troppo elevata, del più di 1/5 del valore mm dell'appartamento oppure la porterei ad 1/10.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma queste maggioranze particolari a quale normativa o sentenza stai facendo riferimento?
A nessuna: è una sua opinione, anche condivisibile......: ne farà una proposta di legge se lo eleggiamo al PARLAMENTO.

Quanto alla lamentata mancanza di aggiornamento, credo che si riferisse alla tabella dei millesimi postata, che continua a riportare 1000/1000 anche per la formazione.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
A nessuna: è una sua opinione
beh... almeno uno mi ha capito
Quanto alla lamentata mancanza di aggiornamento, credo che si riferisse alla tabella dei millesimi postata, che continua a riportare 1000/1000 anche per la formazione.
Ribadisco che è quella di Confedilizia se non l'aggiornano loro .....
comunque leggete la sentenza del Tribunale di Siena del 4 maggio 2015 che fa una quadratura del cerchio.
Fonte Approvazione e revisione delle tabelle millesimali: con la riforma cambiano le maggioranze. Anzi no!!!
www.condominioweb.com
 

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