Osagliocc

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buonasera,
sono il proprietario di un appartamento sito al primo piano di un condominio. L'immobile, però, ha una estensione superiore a quella degli appartamenti dei piani superiori, di tal che un'ala dello stesso risulta "coperta" dalla sola terrazza a livello dell'appartamento sito al secondo piano.
Come potete immaginare il mio appartamento ha subito danni derivanti dalla continue infiltrazioni causate da una mancata manutenzione del terrazzo.
Consapevole che l'azione per il ristoro dei danni si è ormai prescritta, la mia attenzione si sposta oggi su questa questione: a chi spetta la manutenzione del terrazzo a livello (che può essere considerato a tutti gli effetti di legge un lastrico solare)?
Secondo giurisprudenza consolidata il costo dei lavori andrebbe diviso, ai sensi dell'art. 1126 c.c., nella misura di 1/3 a carico della proprietaria dell'appartamento "con terrazza", e per 2/3 a carico dei condomini che sottostanno alla stessa e che godono della sua funzione di copertura. La norma, tuttavia, pare formulata per quei casi in cui gli appartamenti sotto il lastrico da manutenere siano più di uno: in questo senso si giustificherebbe la divisione (1/3 e 2/3) in via di equità. Non sembra anche a voi che una siffatta divisione, nel mio caso, sia poco equa, considerando che il mio è l'unico appartamento sottostante la terrazza e la proprietaria della terrazza è l'unica ad averne l'accesso e quindi a poter controllare lo stato e, se del caso, fare la manutenzione? Sarei praticamente costretto a pagare i 2/3 dei lavori, lavori che ineriscono una terrazza di proprietà altrui.
Non si potrebbe applicare il disposto dell'art. 1125 c.c.?
Confido in un vostro riscontro,
Cordialmente
Francesco
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non si potrebbe applicare il disposto dell'art. 1125 c.c.?
No, è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se a essa sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno.
 

Osagliocc

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Stando al tenore letterale della norma è sicuramente così.
Però converrai con me che applicare l'art. 1126 quando vi è un solo immobile sottostante al lastrico solare va contro lo spirito della norma.
Spero ci siano altre soluzioni :)
 

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
La risposta è quella: 1/3 il proprietario della terrazza, 2/3 tu. Se sotto la terrazza ci fossero stati più immobili, i 2/3 sarebbero stati ripartiti in proporzione ai millesimi di proprietà di quegli immobili.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
il mio appartamento ha subito danni derivanti dalla continue infiltrazioni causate da una mancata manutenzione del terrazzo.
Consapevole che l'azione per il ristoro dei danni si è ormai prescritta

Occorre distinguere la "natura" della copertura e chi non abbia voluto eseguire la manutenzione.
A carico del proprietario del terrazzo a livello è solo il rivestimento del pavimento ...e non la guaina (o altro materiale) che serva alla impermeabilizzazione dello stesso.
Appare quindi pretestuoso addebitare le colpe ad altri...salvo tu dimostra chele infiltrazioni siano dovute ad usura del rivestimento superficiale e/o specifico danno causato da chi "usa" il terrazzo.

Non sembra anche a voi che una siffatta divisione, nel mio caso, sia poco equa,

Tutt'altro è giusta ed equa.
La funzione principale dell'impermeabilizzazione è quella di evitare che l atua abitazione subisca danno.
Se fosse stato un tetto la spesa era tutta a tuo carico.
 

Osagliocc

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Premesso un doveroso grazie a tutti coloro che hanno risposto ... :)

A carico del proprietario del terrazzo a livello è solo il rivestimento del pavimento ...e non la guaina (o altro materiale) che serva alla impermeabilizzazione dello stesso.

c'è qualche sentenza dove posso leggere questo passaggio?

a meno che non si riesca ad dimostrare che è una soletta e non un lastrico solare

cosa cambierebbe in questo caso?
 

moralista

Membro Senior
Professionista
se si dimostra che è una soletta, la spesa viene sostenuta in parti uguali dai proprietari dei due piani l'una all'altro sovrastanti, restando a carico del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiori l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto