Damario

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Proprietario Casa
Così come la delibera che decide di restituire i soldi ai condomini (e non a chi li ha versati) riguarda ,appunto,i condomini ,tra cui non figura più il venditore.
I contratti valgono tra le parti,le delibere tra i condomini.

Quindi sarebbe corretta la posizione del mio avv. il quale sostiene appunto che :
"- l’amministratore dovrebbe restituirLe il fondo di 20.000 euro (versato dal pregresso proprietario) in quanto condomino subentrato nella posizione dell’immobile alienato;"

Ciò che mi da pensiero invece è come mai un esperto di condominio, da me interpellato 15 giorni fa mi rispondeva che in base al rogito la quota del fondo doveva tornare al venditore, e la stessa cosa mi dissero due avvocati (condominialisti) interpellati uno dopo l'altro.
E' possibile ritenere con sicurezza che si possa considerare caducata la pattuizione del rogito dopo la revoca dei lavori? Il mio attuale avv. a cui sto affidando la questione ne è certo.
Ma gli altri esperti non erano a conoscenza di questa possibilità di "caducare" il rogito? Oppure devo pensare che il mio avv. stia imboccando una strada impossibile? Penso che sia legittimo il mio dubbio di fronte ad un venditore che finora ha sempre insistito per il suo diritto a riavere tutta la somma da lui versata.
 

basty

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E' possibile ritenere con sicurezza che si possa considerare caducata la pattuizione del rogito dopo la revoca dei lavori? Il mio attuale avv. a cui sto affidando la questione ne è certo.
Qui mi pare che hai invertito la scelta: se questo tuo avvocato sostiene che la pattuizione del rogito è "caducata" (ma mi spieghi in che vocabolario ha trovato questo participio passato?) tu hai già belle che finito di sperare di avere la tua parte.
Te ne ha dato almeno i presupposti giuridici?
A me pare invece (da perfetto profano) che la considerazione di franci63 sia perfettamente logica ed indiscutibile, oltre che ben sintetizzata.
I contratti valgono tra le parti,le delibere tra i condomini.
Dato che questa affermazione sembra fuori discussione, ad essere "caducata" mi pare la pretesa di avere indietro i soldi, dato che la nuova delibera non lo riguarda più.
Rimane invece scritto sulle pietre quanto stabilito sul rogito: mica era condizionato ad eventi futuri e limiti di tempo.

Che il venditore insista è comprensibile: che abbia legittime ragioni è da vedere.
Che tu possa nutrire dubbi viste le circostanze non è strano: ora occorre mettere sulla bilancia le varie considerazioni avute, e vedere da che parte pende il piatto.
 

basty

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E' inutile cercare di rianimare una delibera della cui sorte il condominio ha determinato la morte. L'eventuale delibera che ripropone i medesimi lavori riguarderà il nuovo condomino e solo lui. Il nuovo condomino utilizzerà i soldi che ha trovato nel salvadanaio. Ma il condominio, avendo decretato l'annullamento dei lavori, nella impossibilità di restituire i soldi versati dal condomino venditore al medesimo, perché sono finiti, legalmente, nella disponibilità del nuovo condomino acquirente, dovrà rifondere con nuovi propri soldi la parte che il vecchio proprietario ha versato.
Già qui mi pare hai leggermente corretto il tiro:
- i soldi giacenti sono acquisiti dall'acquirente. Mi pare fin qui adesso concordiamo tutti.
- Il condominio dovrà rifondere il vecchio proprietario: e questo da quale patto preesistente lo fai discendere? Non esiste un patto extra preliminare all'accordo: i soldi giacenti se sono "ereditati" dall'acquirente, non possono costituire un credito del venditore: mi pare che la logica non stia in piedi. Come fanno ad esserci due creditori del condominio per il medesimo fondo? La moltiplicazione dei pani e dei peschi non è alla portata dei comuni mortali.

volevo rispondere: Certo. Ma non di esprimersi in modo tale da annullare la decisione precedentemente presa.....
Ma era chiarissimo, e semmai oltre al segno di interpunzione ti stai dimenticando anche il vo di volevo:
ma per quale motivo, se non la tua personale preferenza, ti porta a stabilire questa limitazione dei poteri assembleari? Dove starebbe scritto che l'assemblea non può ritornare a maggioranza sui suoi passi?. Che sia una stortura, che porta a comportamento ondivaghi a seconda della maggioranza presente , è vero. Che sia vietata, non l'ho ancora recepito.
 

basty

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Tu i verbi li cerchi al participio passato?
Perchè no! Potenza dell'algoritmo di ricerca di google....


caducato significato

caducare v. tr. [der. di caduco] (io caduco, tu caduchi, ecc.), non com. – Nel linguaggio giur., rendere nullo, annullare; spec. come intr. pron., annullarsi, perdere efficacia giuridica: caducarsi di un testamento, di un contratto, di un atto giuridico (v.caducazione).
Impostazioni caducare in Vocabolario - Treccani[/paste:font]
www.treccani.it/vocabolario/caducare/

Mi spieghi piuttosto quale necessità hanno i giuristi ad utilizzare termini obsoleti, quando il linguaggio corrente ha sinonimi equivalenti e non equivoci?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
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Così come la delibera che decide di restituire i soldi ai condomini (e non a chi li ha versati) riguarda ,appunto,i condomini ,tra cui non figura più il venditore.
chi ha versato la somma non era un estraneo benefattore del condominio, ma un condomino. I soldi sono stati dati al condominio in virtù di una delibera che prevedeva dei lavori. Il condominio ha deliberato di non fare più i lavori per cui restituisce i soldi, ovviamente ai condomini, ma perché sono loro che li hanno versati. Non era stata organizzata una colletta con i proprietari dei condominii vicini.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ma per quale motivo, se non la tua personale preferenza, ti porta a stabilire questa limitazione dei poteri assembleari? Dove starebbe scritto che l'assemblea non può ritornare a maggioranza sui suoi passi?.
l'assemblea può deliberare quello che vuole nel bene e nel male. Quando delibera male o arreca danni a terzi paga.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
caducare v. tr. [der. di caduco] (io caduco, tu caduchi, ecc.), non com. – Nel linguaggio giur., rendere nullo, annullare; spec. come intr. pron., annullarsi, perdere efficacia giuridica: caducarsi di un testamento, di un contratto, di un atto giuridico
chi è che ha scritto che le delibere possono essere caducate ma i contratti non vanno in caducazione?
 

magia2002

Membro Attivo
Proprietario Casa
@Luigi Criscuolo in questo caso specifico non e' stato cagionato nessun danno all' ex proprietario - non ci abita piu' e non subisce il mancato decoro e situazioni di pericolo da parte delle parti comuni del condominio -non ha titolo neanche di ricevere rimborsi IRPEF e ancora meno qualsiasi restituzione di soldi .Ha venduto e si e' liberato di tutto ( pregi e difetti dell' immobile ) . Serve un ' accordo tra le parti per annullare l'impegno preso nel rogito sui lavori condominiali deliberati prima della vendita e specificare che tutti o lavori sono a carico dell' attuale proprietario ( comprese le eventuali detrazioni IRPEF a godimento del acquirente )
 

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