Da un mio articolo pubblicato sul Giornale di Brescia
Fino al 31 dicembre 2012 , secondo il criterio che vige da diversi anni , il contribuente che dichiarerà un reddito da locazione di fabbricato adibito ad uso di abitazione, nella maggiornaza dei casi non opterà per la cedolare secca, ma scieglierà di denunciare il reddito maturato abbattuto di una percentuale forfettaria del 15%, ossia dichiarerà l’85 % di quanto maturato. Dal primo gennaio 2013 invece dovrà dichiarare il 95% di quanto pattuito .Tale aumento normalmente comporterà ( a causa del reddito derivante dalla locazione) una maggiore imposta rispetto al 2012, dipendente dall`aliquota marginale gravante sul reddito complessivo .
Quanto espresso finora vale sia per la locazione commerciale che per la locazione di immobili ad uso abitativo; tuttavia, in questo ultimo caso, il locatore può evitare l' aumento delle imposte gravanti sul reddito dell`immobile optando per l`applicazione della cedolare secca.
Tale possibilità è riservata solamente al locatore- persona fisica che non agisca in regime di impresa , arte o professione e limitatamente ad immobili delle categorie del gruppo A (con esclusione di quella A/10), di cui si ha la proprietà o altro diritto reale, locati per uso abitativo.
Come noto, optando per la “ cedolare secca” il reddito previsto contrattualmente viene tassato con un`imposta sostitutiva (omnicomprensiva di imposta di bollo e di registro) pari al 21% o al 19% se si è stipulato un contratto soggetto a canone concordato ..L`opzione vale dall`annualità contrattuale in cui viene esercitata e può essere revocata; per cui il locatore può decidere per ogni singola annualità contrattuale quale meccanismo impositivo scegliere.
Pertanto, il locatore che sta per stipulare un nuovo contratto di locazione, o che ne ha uno in corso e la cui annualità sta per scadere, dovrà valutare attentamente se nella successiva annualità contrattuale sarà preferibile assoggettare a tassazione ordinaria il 95% del reddito immobiliare, oppure optare per l`applicazione dell`imposta sostitutiva calcolata sull`intero ammontare di tale reddito.
La valutazione, riferita a ciascun periodo di imposta in cui ricadrà l`annualità contrattuale, riguarderà: il presumibile reddito complessivo, l`esistenza di familiari a carico, il sostenimento di oneri deducibili e detraibili, la presenza di detrazioni di imposta spettanti per redditi da dichiarare, l`ammontare del canone di locazione dell`immobile potenzialmente interessato all`opzione per la cedolare secca.
Si ritiene che la riduzione della deduzione forfetaria sul canone di locazione dovrebbe determinare un aumento delle opzioni per l`applicazione della cedolare secca, resa più conveniente dall`inasprimento della tassazione ordinaria sul reddito dei fabbricati.
sintesi ed inquadramento normativo: l’ Art. 4, c. 74, della L. n. 92/2012 ha previsto che, a partire dal 1.01.2013, la deduzione forfetaria generalmente riconosciuta sul canone di locazione di immobile passi dal 15% al 5%.-Invariata la deduzione forfetaria del 25% per i fabbricati di Venezia e quella del 35% per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico-.
Fino al 31 dicembre 2012 , secondo il criterio che vige da diversi anni , il contribuente che dichiarerà un reddito da locazione di fabbricato adibito ad uso di abitazione, nella maggiornaza dei casi non opterà per la cedolare secca, ma scieglierà di denunciare il reddito maturato abbattuto di una percentuale forfettaria del 15%, ossia dichiarerà l’85 % di quanto maturato. Dal primo gennaio 2013 invece dovrà dichiarare il 95% di quanto pattuito .Tale aumento normalmente comporterà ( a causa del reddito derivante dalla locazione) una maggiore imposta rispetto al 2012, dipendente dall`aliquota marginale gravante sul reddito complessivo .
Quanto espresso finora vale sia per la locazione commerciale che per la locazione di immobili ad uso abitativo; tuttavia, in questo ultimo caso, il locatore può evitare l' aumento delle imposte gravanti sul reddito dell`immobile optando per l`applicazione della cedolare secca.
Tale possibilità è riservata solamente al locatore- persona fisica che non agisca in regime di impresa , arte o professione e limitatamente ad immobili delle categorie del gruppo A (con esclusione di quella A/10), di cui si ha la proprietà o altro diritto reale, locati per uso abitativo.
Come noto, optando per la “ cedolare secca” il reddito previsto contrattualmente viene tassato con un`imposta sostitutiva (omnicomprensiva di imposta di bollo e di registro) pari al 21% o al 19% se si è stipulato un contratto soggetto a canone concordato ..L`opzione vale dall`annualità contrattuale in cui viene esercitata e può essere revocata; per cui il locatore può decidere per ogni singola annualità contrattuale quale meccanismo impositivo scegliere.
Pertanto, il locatore che sta per stipulare un nuovo contratto di locazione, o che ne ha uno in corso e la cui annualità sta per scadere, dovrà valutare attentamente se nella successiva annualità contrattuale sarà preferibile assoggettare a tassazione ordinaria il 95% del reddito immobiliare, oppure optare per l`applicazione dell`imposta sostitutiva calcolata sull`intero ammontare di tale reddito.
La valutazione, riferita a ciascun periodo di imposta in cui ricadrà l`annualità contrattuale, riguarderà: il presumibile reddito complessivo, l`esistenza di familiari a carico, il sostenimento di oneri deducibili e detraibili, la presenza di detrazioni di imposta spettanti per redditi da dichiarare, l`ammontare del canone di locazione dell`immobile potenzialmente interessato all`opzione per la cedolare secca.
Si ritiene che la riduzione della deduzione forfetaria sul canone di locazione dovrebbe determinare un aumento delle opzioni per l`applicazione della cedolare secca, resa più conveniente dall`inasprimento della tassazione ordinaria sul reddito dei fabbricati.
sintesi ed inquadramento normativo: l’ Art. 4, c. 74, della L. n. 92/2012 ha previsto che, a partire dal 1.01.2013, la deduzione forfetaria generalmente riconosciuta sul canone di locazione di immobile passi dal 15% al 5%.-Invariata la deduzione forfetaria del 25% per i fabbricati di Venezia e quella del 35% per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico-.