Maria Virginia

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Ps rettifico quando scrivo la parte venditrice,ciò’ entrambi decuis per nuda proprietà e la coerede di mio filo,decido che la parte acquirente,paghi l’immobile e versi l’intero assegno,direttamente sul conto corrente di lei
 

Maria Virginia

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???
Chi non sa cosa sta firmando ...evita di farlo.
Il Notaio non "deve" dare nulla...se aveva un Testamento ne da lettura e i chiamati decidono quando vogliono.

Ne il padre ne il notaio hanno congegnato "giochi di prestigio".

Qui poi è la madre a venir chiedere "pareri" magari sperando nell'abracadabra di un rimedio che non esiste...sempre sulla base della "spiegazione dettagliata".
Non richiedo rimedi,cerco solo una spiegazione a chi ne sa più di noi,le sue considerazioni,del tutto personali se li tanga per lei,e non replichi può a mie post
 

vittorievic

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Mi è’ dato anche di capire,che per questa vendita,il cui valore è’ cospicuo,comunque non è soggetta a collazione
Tutte le donazioni fatte con la clausola di esenzione dalla collazione per la ricostruzione del patrimonio del donante, scritta contestualmente con la donazione, sono valide fino al valore della quota disponibile del patrimonio ricostruito e che l'eventuale eccesso va messo a disposizione dei legittimari.
Ma è altrettanto vero che il testante può dare delle disposizioni testamentarie che non rispettano le regole del c.c.: il nostro ordinamento giuridico consente questa possibilità ed interviene per correggere le disposizioni testamentarie solo su istanza di un legittimario per lesione della quota di legittima a lui riservata. Se i legittimari non prendono iniziative a tutela dei loro interessi, perché voglio rispettare le volontà del testante, il testamento è valido ed operativo.
Tuo figlio, come ti ha spiegato @Nemesis, contestualmente alla accettazione della eredità ha sottoscritto la clausola di rinuncia alla collazione dei beni donati in vita dal testante, quindi non c'è più nulla da fare.
 

Maria Virginia

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Mio figlio,purtroppo non sapeva nulla della collazione,ha sottoscritto il testamento,solo con la causa,che dettata dal decuis recita:che tutte le liberalità fatte in in vita dal decuis,non sono soggette a riduzione.Nulla viene detto circa la collazione,di questi beni acquistati e poi rivenduti,prima del decesso del decuis e quindi,la mia domanda ,con gli atti notarili,i suo possesso,si può richiedere la collazione di essi?
 

Maria Virginia

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Conduttore
???
Chi non sa cosa sta firmando ...evita di farlo.
Il Notaio non "deve" dare nulla...se aveva un Testamento ne da lettura e i chiamati decidono quando vogliono.

Ne il padre ne il notaio hanno congegnato "giochi di prestigio".

Qui poi è la madre a venir chiedere "pareri" magari sperando nell'abracadabra di un rimedio che non esiste...sempre sulla base della "spiegazione dettagliata".
A lei in particolare non sto chiedendo abacadraba,come le ho già espresso in altri messaggi,non risponda a i mie post,le sue considerazioni personali sono solo FUFFA
 

Maria Virginia

Nuovo Iscritto
Conduttore
Tutte le donazioni fatte con la clausola di esenzione dalla collazione per la ricostruzione del patrimonio del donante, scritta contestualmente con la donazione, sono valide fino al valore della quota disponibile del patrimonio ricostruito e che l'eventuale eccesso va messo a disposizione dei legittimari.
Ma è altrettanto vero che il testante può dare delle disposizioni testamentarie che non rispettano le regole del c.c.: il nostro ordinamento giuridico consente questa possibilità ed interviene per correggere le disposizioni testamentarie solo su istanza di un legittimario per lesione della quota di legittima a lui riservata. Se i legittimari non prendono iniziative a tutela dei loro interessi, perché voglio rispettare le volontà del testante, il testamento è valido ed operativo.
Tuo figlio, come ti ha spiegato @Nemesis, contestualmente alla accettazione della eredità ha sottoscritto la clausola di rinuncia alla collazione dei beni donati in vita dal testante, quindi non c'è più nulla da fare.
Questi atti di acquisti e poi successive vendite,possono essere considerate donazioni indirette
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Non richiedo rimedi,cerco solo una spiegazione a chi ne sa più di noi,le sue considerazioni,del tutto personali se li tanga per lei,e non replichi può a mie post
Punto 1 ...io replico a chi voglio e tu non hai alcun diritto o potere per sindacare su chiunque voglia replicare

Punto 2 ...prima di pretendere di capire dovresti imparare a scrivere ed esprimerti in modo corretto

Punto 3 ... la Legge non ammette ignoranza e chi non conosce una materia dovrebbe evitare di dare assenso o mettere firma su documenti che non comprende.



si può richiedere la collazione di essi?
NO.
Devo spiegartelo in altre lingue o ti è chiaro.
non sto chiedendo abacadraba
Eh si...sei qui solo per capire ...non ti interessa il denaro ma solo imparare una materia a te sconosciuta.
 

basty

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@Maria Virginia Non far caso ai toni di Dimaraz: tecnicamente ha ragione, ma non conosce il tatto e la educazione.

OT: @Nemesis: recentemente Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare riguardante il “coacervo” delle donazioni: e da alcuni giorni è in vigore il nuovo modulo Successioni in cui è soppressò il quadro delle donazioni (ES ?);
Domande
in cosa consisterebbe il coacervo?
In questa discussione si configurerebbe?
Grazie
Fine OT
 

vittorievic

Membro Senior
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Mio figlio,purtroppo non sapeva nulla della collazione,ha sottoscritto il testamento,solo con la causa,che dettata dal decuis recita:che tutte le liberalità fatte in in vita dal decuis,non sono soggette a riduzione
LA riduzione è l'azione con la quale un giudice riduce una donazione (diretta o indiretta) dell'eccesso rispetto alla quota disponibile calcolata sulla ricostruzione al tempo della morte del testante.
L’articolo 737 del codice civile stabilisce che “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”. Si tratta quindi di un conferimento nell’asse ereditario di beni mobili e immobili ricevuti per donazione cui sono tenuti i soggetti indicati dalla norma. Non ha luogo la collazione quando il de cuius ha dispensato tali soggetti dal porla in essere, ad esempio in un testamento.

A questo punto penso che tu debba consultare un avvocato, perché in questo sito più di tanto non esce, anche perché non si fanno consulenze gratuite.
L'unico consiglio che posso dare è di diffidare da chi ti dice che hai completamente ragione per convincerti a promuovere una azione legale. Perché l'avvocato si cucca il suo onorario in qualunque modo.
 

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