Se un condomino vende la propria casa ha l’obbligo di trasmettere immediatamente all’amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento. Non basta dunque la semplice comunicazione dei dati dell’acquirente, come si riteneva prima della legge di riforma del condominio.
Finché questa formalità non viene espletata, il precedente proprietario resta obbligato, in solido con il nuovo acquirente, per tutti i contributi condominiali maturati e da lui non ancora pagati.
Non è sufficiente, dunque, inviare all’amministratore la semplice comunicazione di aver ceduto il diritto di proprietà: occorre anche che venga trasmessa proprio una copia autentica dell’atto di vendita (la si potrà ottenere chiedendola al notaio che ha curato il trasferimento o alla cancelleria del Tribunale presso cui è stata effettuata l’asta). La semplice raccomandata con la comunicazione dei dati del nuovo intestatario dell’immobile, senza che vi sia allegata tale copia autentica, non ha valore e, quindi, non libera il cedente dall’obbligo di corrispondere i contributi condominiali, seppur in solido con il nuovo proprietario.