Dimaraz

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Proprietario Casa
però dirmi che mi hai citato Legge e Giurisprudenza, senza indicarmi a quale Legge ti riferisci, non mi aiuta molto,

Lascio simili "esibizioni" a chi vuole fregiarsene per apparire più "professionale"...in un forum pubblico trovo più indicato dare le "tracce" e indicare i "binari" corretti.

A chi non è un "addetto ai lavori" lo sciorinare numeri e formulette ...sottopone al rischio di "magre figure" se poi trova chi è uso utilizzare il "legalese" (anche se a sproposito).

Già gli input dovevano fornirti traccia sufficente per completare una ricerca in rete...ma visto che ti piace la "pappa pronta" (o quasi):

Art. 1102 del CC
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa .
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso

Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 04.02.2013, n. 2500: Una porta realizzata in corrispondenza del muro comune delimitante la proprietà esclusiva non viola l'articolo 1102 c.c.

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 24.04.2012, n. 6483: L'apertura di una porta nel muro comune che non pregiudica la stabilità non richiede il consenso degli altri condomini


ma ne esistono tante altre.

Non avevo colto un particolare (fraintendibile) che avevi riportato nella tua esposizione:

ha anche aperto nei varchi ( mt. 3 x 0,80) ( senza autorizzazione condominiale) nei muri perimetrali per unire due locali in cui uno dei due è fuori dal nostro condominio

Se per "fuori" intendi che appartiene ad un "altro edifico" allora esistono almeno un paio di sentenze che potrebbero far "costare caro" al "ristoratore" la sua modifica:

Cassazione Civile, Sez. II, 06.02.2009 n. 3035: Il varco nel muro perimetrale è consentito solo se non pone in comunicazione proprietà poste in edifici diversi anche se appartenenti alla stessa persona

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10606. Non si può aprire una porta per mettere in comunicazione due appartamenti di proprietà situati in condomini diversi, anche se separati soltanto da un muro condiviso. L’alterazione del muro perimetrale, infatti, realizza un uso indebito della cosa comune oltre a poter precostituire una servitù di passaggio


Ho usato il Condizionale perchè non è appurato se l'unità collegata sia un edificio completamente "avulso" dal vostro Condominio, oppure una "pertinenza" che seppur indipendnete faccia parte dello stesso "complesso".

Sempre e solo il citato "tecnico" potrà rispondere con sicurezza e dopo verifica della documentazione.
 

mike49

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Non intendevo certamente avere la "pappa pronta" ma adesso mi hai dato sicuramente dei riferimenti importanti a cui fare riferimento ed informarmi ulteriormente. Grazie!
Per tua conoscenza ( se sei curioso) lo stabile è uno solo, ma l'altra unità immobiliare non fa parte dello stesso condominio.
Buona domenica.
 

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