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L'area antistante un condominio di grandi dimensioni, di proprietà esclusiva condominiale, è utilizzata impropriamente dal pubblico. Parte di tale area, è destinata dal P.R.G a "Verde di Rispetto" mentre un'altra parte è stata destinata, con atto di asservimento notarile, a parcheggio condominiale. E' possibile chiudere l'accesso al pubblico di tutta l'area ed eventualmente destinarla a parcheggio condominiale ai sensi dell'art. 9 della Legge 24/03/89 n. 122?
 
Non è ben chiara la domanda, comunque provo a rispondere.
Se l'area è condominiale, quindi ad esclusivo uso del condominio, si può chiudere e recintare impedendo a chi non è condomino di accedere, per quanto riguarda il "verde di rispetto" e l'uso che si puo fare (parcheggio o verde), si devono vedere i vari regolamenti comunali, proviciali, regionali ecc ecc
 
Legge 24/03/89 n. 122
Questa è la famosissima legge Tognoli, di cui si è parlato abbondantemente in un altro post. Quindi il problema vero è stabilire se la zona a "verde di rispetto" era tale prima dell'entrata in vigore della legge. Perché credo, ripeto credo, che se il PRG ha destinato tale area in epoca successiva alla legge non si possa fare nulla se non cintare la proprietà condominiale.
 
Ritengo che sia opportuno verificare i progetti depositati in Comune e le relative norme tecniche di quando è stato rilasciato il permesso per la costruzione, non è detto che se il parcheggio è condominiale non sia di esclusivo uso dei condomini, ma anche di chiunque accede al condominio. In questo caso non centra la legge Tognoli.
 

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