moralista

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Solo il locatario avrebbe il diritto di anticipare la risoluzione del contratto, e non il locatore che non può invocare i gravi motivi
 

Dimaraz

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Per quanto mi hanno "inculcato" le cose "non scritte" sono inesistenti in quanto tali.
Io non vedo alcuna abrogazione dell'Art. 1612 (e company) e nemmeno una specificazione dove si disponga la non applicabilità.

Che una nuova Legge "precisi" le modalità di rescissione di una delle parti (locatario) e "taccia" su quelle dell'altra (locatore) non può significare che un pari "diritto" (anche se con maggiori restrizioni) sia inesistente.
Semmai agevola quella che (erroneamente) viene considerata "parte debole" garantendo
 

moralista

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Sembra la parte debole, ma in caso di problemi sono dei leoni protetti da patronati sanguisughe, che pur di avere in carico un soggetto con diritto di assistenza gratuita, e pagata dalla comunità ti creano problemi infiniti, per loro sono lavoro garantito
 

uva

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Che una nuova Legge "precisi" le modalità di rescissione di una delle parti (locatario) e "taccia" su quelle dell'altra (locatore)

Non capisco cosa intendi dire.

L'art. 3 della l. 431/1998 regola "La disdetta del contratto da parte del locatore", prevedendo delle condizioni molto precise.
Motivo per cui nel caso prospettato da @Lorenzoo il suo locatore potrà disdire il contratto al termine del quarto anno solo in presenza di uno dei motivi elencati nell'art. 3, c. 1.

Tu invece sostieni che il locatore può trascurare (ovviamente a proprio vantaggio) quanto stabilito dalla suddetta legge, inserendo una clausola contrattuale in quanto prevista dall'art. 1612 Cod.Civ?
Quindi può riservarsi la possibilità di disdire anticipatamente il contratto quando vuole, anche prima del quarto anno?

Se sì, in quali circostanze e con quali motivazioni?
 

Franci63

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Io non vedo alcuna abrogazione dell'Art. 1612 (e company) e nemmeno una specificazione dove si disponga la non applicabilità.
Nelle note a commento dell'art. 1612 cc del Brocardi.it si legge (per quel che vale):
(1) Attesa la natura residuale, oggi la norma si applica soltanto ai rapporti di locazione non disciplinati dalla l. 27 luglio 1978, n. 392
 

uva

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l. 27 luglio 1978, n. 392
Legge che regola le locazioni commerciali (non abitative).

Ma siccome stiamo parlando di una locazione abitativa, il riferimento è la l. 431/1998.
(Solo pochi articoli della l. 392/1978 regolano ancora i contratti uso abitazione).

Io continuo a non capire quando e come si possa far riferimento all'art. 16912 Cod.Civ. nei contratti di locazione.
 

Nemesis

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Legge che regola le locazioni commerciali (non abitative).
Anche quelle abitative.
La legge n. 431/1998 ha abrogato gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge n. 392/1978.
 

basty

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Legge che regola le locazioni commerciali (non abitative).

Ma siccome stiamo parlando di una locazione abitativa, il riferimento è la l. 431/1998.
(Solo pochi articoli della l. 392/1978 regolano ancora i contratti uso abitazione).
Per essere precisi direi che la L 392/78 non è stata del tutto abrogata, e in fatto di disdetta del contratto da parte del locatore (L.431/98 art. 3) , questo ricalca in larga misura quanto specificato all'art. 29 della 392/78 che non compare tra gli articoli abrogati.
Entrambi gli articoli circoscrivono le condizioni per cui il locatore può negare la rinnovazione del contratto, ed entrambi si riferiscono come minimo alla prima scadenza, non in qualsiasi momento.

Logica vorrebbe che una legge più recente, che ponga limiti alle possibilità precedentemente in essere , prevalgano su ogni altra interpretazione.

Dato che il nostro è bravissimo a reperire e citare sentenze sarebbe interessante sapere quante si sono concluse riaffermando il principio dell'art. 3 L431/98 e quante, vigendo le 392 e 431, si sono risolte in base all'art. 1612 del c.c.
 

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