Dimaraz

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Non capisco cosa intendi dire.

Intendo dire che qui si confonde una cosa con un'altra.

Vedo di semplificare:
-se nulla viene disposto diversamente in contratto (clausola) si avrà che il conduttore potrà recedere secondo quanto dettato dalla norma mentre al locatore no

ma se c'è clausola

Il locatore, inoltre, può dare disdetta anticipata dell’affitto se si è riservato, ai sensi dell’art. 1612 c.c., la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nell’immobile locato, o per destinarlo ad abitazione del proprio coniuge o, ancora, per i propri genitori, figli o parenti entro il secondo grado. In tal caso, il locatore potrà revocare l’affitto inviando ad conduttore una disdetta prima della scadenza anticipata nella quale indicare i motivi del suo recesso e il conduttore dovrà andarsene immediatamente, pena lo sfratto.

In quali casi e come il locatore può recedere anticipatamente dal contratto di locazione: la clausola di recesso anticipato | Studio Legale Avvocato Alessandro Luciano Padova
 

uva

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ma se c'è clausola
Ti ringrazio per la spiegazione, ma non sono convinta.

Ritengo corretta la seguente interpretazione:
Articolo 1612

Recesso convenzionale del locatore


Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

(1)



-----

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con le disposizioni della L. 27.07.1978, n. 392.

Dalla Guida al Diritto del Sole24Ore
Recesso convenzionale del locatore

che è la spiegazione già fornita da @Nemesis
 

Dimaraz

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Ti ringrazio per la spiegazione, ma non sono convinta.

Le Leggi vengono emanate dai legislatori e poi interpretate da altri (Avvocati o Giudici) ... croce e delizia dell'essere umano è che spesso su certe questioni ad ogni "interprete" trovi una risposta diversa anche se appartengono alla stessa categoria.

Ora sarò di vecchia scuola ma mi hanno sul Diritto mi hanno indottrinato allo sfinimento che se una cosa non è scritta non esiste e che ciò che non è espressamente vietato è lecito.
E nello specifico io non ho mai trovato che un Articolo presente nel Codice Civile sia "nullo" (finché non viene abrogato). Al contempo non vedo in alcuna delle citate specifiche Leggi (e company) in tema di locazioni che dichiari l'impossibilità di aggiungere clausola che richiama il 1612 o ne dichiara la nullità sebbene accettata e sottoscritta dal promissario conduttore.

Quanto al Brocardi, di cui ho sempre propagandato l"enorme utilità consultiva finche si tratta di Leggi e Giurisprudenza, non è esente da pecche quando si tratta di interpretazioni di norme.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Vale se trovi un dispositivo che contrasti con un precedente....ed io, ripeto per l'ultima volta, non vedo un singolo comma dove si dichiari la nullità di una clausola aggiuntiva liberamente contrattualizzata che richiama una Articolo tuttora inserito nel Codice Civile.
 

basty

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Proprietario Casa
Certi azzeccagarbugli dovrebbero essere messi all'indice.
non vedo un singolo comma dove si dichiari la nullità di una clausola aggiuntiva liberamente contrattualizzata

Ti basta? A me si.

L 431/98 -Art. 13. (( (Patti contrari alla legge).))
............
3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
L 431/98 -Art. 13. (( (Patti contrari alla legge).))
............
3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
Questa norma si applicherebbe se si prevedesse una durata diversa da quella prevista dalla legge.
La previsione contrattuale della facoltà di recesso da parte del locatore fuori dalle ipotesi previste da (quella) legge, non è una deroga ai limiti di durata del contratto. Quindi non è questa la norma che fa sì che l'art. 1612 c.c. non sia applicabile.
 

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