Mi sorge un dubbio:
-nei miei contratti NON abitativi è scritto:
in caso di mancato o ritardato pagamento il locatore avra diritto IPSO IURE alla risoluzione del contratto,senza pregiudizio del privilegio di cui all'art.2764c.c.
Va da se che ipso iure significa 'per legge stessa',ma i giudici in sede di sfratto potrebbero obiettare che nel contratto non è menzionata la clausola risolutiva espressa ,in quanto non c'è citato l'art.1456?
Per me è importante perchè nell'atto introduttivo del giudizio voglio espressamente dichiarare che intendo avvalermi dell'art.1456.
E che quindi il contratto è risolto pure se il conduttore salda le morosità.
Debbo assolutamente cestinare il contratto in essere.
Sapete la novità:le finanziarie NON concedono prestiti su contratti di locazione superiori ai 6 anni.
Mi chiedeva un legale:la cristallizzazione NON esiste nel codice civile.
Per me è l'art 1453c.c. e l'art.5 della legge 392/78
Mi confermate i termini di legge della c.d.cristallizzazione
-nei miei contratti NON abitativi è scritto:
in caso di mancato o ritardato pagamento il locatore avra diritto IPSO IURE alla risoluzione del contratto,senza pregiudizio del privilegio di cui all'art.2764c.c.
Va da se che ipso iure significa 'per legge stessa',ma i giudici in sede di sfratto potrebbero obiettare che nel contratto non è menzionata la clausola risolutiva espressa ,in quanto non c'è citato l'art.1456?
Per me è importante perchè nell'atto introduttivo del giudizio voglio espressamente dichiarare che intendo avvalermi dell'art.1456.
E che quindi il contratto è risolto pure se il conduttore salda le morosità.
Debbo assolutamente cestinare il contratto in essere.
Sapete la novità:le finanziarie NON concedono prestiti su contratti di locazione superiori ai 6 anni.
Mi chiedeva un legale:la cristallizzazione NON esiste nel codice civile.
Per me è l'art 1453c.c. e l'art.5 della legge 392/78
Mi confermate i termini di legge della c.d.cristallizzazione