Dimaraz

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Se il "rifacimento" è consistito nella sostituzione di coppi o tegole più che ovvio si rientri nel caso di spesa straordinaria prevista dall'art. 1005.
Notoriamente tali elementi non hanno "usura" a te imputabile.

Io mi son basato sullo "striminzito" tuo enunciato:

Allo stato attuale (dopo addebiti per rifacimento lastrico solare. centrale termica, ed altre spese straordinarie)

I "lastrici solari" solitamente non hanno elemnti di copertura su menzionati...ed il loro "manto" ha bisogno di manutenzione costante.
Se hai trovato un Giudice che ti ha esentato da tale addebito...sei stata "fortunata" come spiegavo nel post precedente.

...questo non elimina la possibilità che, in caso tu decida di impugnare la richiesta dell'amministratore che ti addebita spese che ritieni di non dover pagare, tu possa trovare un Giudice che ti dia ragione perchè applichi quanto vale per il locatario...

Non sempre ciò che sembra perso in partenza si rivela tale.

Auguri sinceri.
 

fiorenza

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Approfondendo quale sia la natura delle spese condominiali straordinarie a carico del nudo proprietario in presenza di usufruttuario, rilevo quanto segue:
Tra le diverse massime della Suprema Corte le riparazioni straordinarie possono essere identificate, più in generale, in quelle che non costituiscono effetto normale, a BREVE o a MEDIO termine, dell’uso e del godimento della cosa, (la messa a norma degli impianti tra cui la messa a norma dell'ascensore non costituisce effetto a breve o a medio termine dell'uso e del godimento della cosa).

Fonte: Obblighi dell'usufruttuario
 
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fiorenza

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La sentenza della Corte di Cassazione 6 novembre 2015 n. 22703 - "Sul nudo proprietario incombono tutte quelle opere atte a salvaguardare la struttura e la destinazione della cosa" E' quindi il caso della messa a norma degli impianti tra cui quella degli ascensori.
 

Dimaraz

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Una "selva" di citazioni (giusrisprudenza) ..ma con aggiunta finale di tua "penna" (opinabili e di alcun valore giuridico).

la messa a norma degli impianti tra cui la messa a norma dell'ascensore non costituisce effetto a breve o a medio termine dell'uso e del godimento della cosa).

Opinabile. Le "norme di sicurezza" cambiano nel tempo (a volte anche breve) quindi l'effetto potrebbe essere considerato "a medio termine".


La sentenza della Corte di Cassazione 6 novembre 2015 n. 22703 - "Sul nudo proprietario incombono tutte quelle opere atte a salvaguardare la struttura e la destinazione della cosa" E' quindi il caso della messa a norma degli impianti tra cui quella degli ascensori.

Pessima citazione. Se non ti leggi con attenzione e capacità la sentenza corri il rischio di fare pessime figure.
Essendo la stessa a me "conterranea"...mi son preso la briga.
Evidentemente ti sei fermata alla lettura del titolo... se proseguivi scoprivi che in quella sentenza la Suprema Corte ha stravolto le prime 2 decisioni (Tribunale e Appello) favorevole all'usufruttuario... accogliendo le motivazioni portate dal nudo proprietario.

Sul fatto nulla centravano opere di messa a norma...nemmeno per traslazione...quindi l'assunto finale è frutto solo della tua mente.

Ti ho già detto che potresti anche trovare un Giudice che avalla le tue supposizioni...non devi convincere me ma impugnare la delibera.
 
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fiorenza

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Infatti la sentenza da riportare ha la data del 4.1.69 " Sul nudo proprietario incombono tutte quelle opere atte a salvaguardare la struttura della cosa" opinabile che le norme sulla sicurezza cambino in breve tempo, frase non degna dell'Autore che la proferisce. D'altro canto che la messa a norma dell'ascensore è secondo la Giurisprudenza spesa straordinaria è stato ammesso da te nei precedenti interventi.
 

fiorenza

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"Quanto alla classificazione di un opera di adeguamento a normativa di un ascensore condominiale essa, seppur considerata giurisprudenzialmente più volte "manutenzione straordinaria", è riferibile ad un bene soggetto a consumazione (postilla 2)...indi per cui attribuisco a carico usufruttuario.
Pari considerazione per gli altri citati "problemi":
rifacimento lastrico solare. centrale termica, ed altre spese straordinarie" Devi ammettere che per il rifacimento lastrico solare hai dovuto fare un passetto indietro.
Sono le tue parole se è stata considerata dalla giurisprudenza manutenzione straordinaria ha anche una sentenza, e qui secondo me cade la postilla 2 perchè si tratta di messa a norma, nulla a che fare con l'uso. Non voglio comunque fare opera di persuasione, c'è il fatto che leggono moltissimi questa discussione, in continuo aumento. Oggi ne conto 1948, qualcuno potrebbe dare ragione a me.
 
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fiorenza

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Sono stata indotta in errore, nell'enunciare la prima sentenza sugli straordinari, da un improprio collegamento da parte di Internet ad eventi diversi. Tuttavia, se sostieni che la messa a norma dell'ascensore è stata considerata giurisprudenzialmente più volte "manutenzione straordinaria" ti sarei grata mi facessi conoscere le relative sentenze perchè a mia volta possa difendermi dal mio amministratore, pur conoscendo il tuo punto di vista sull'argomento.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Andiamo a precisare per punti:

1-
Devi ammettere che per il rifacimento lastrico solare hai dovuto fare un passetto indietro.
Nessuna marcia indietro.
Già spiegato come "funziona" con i "lastici solari al post #61 (inizio di questa pagina).

2-La frase:

...un opera di adeguamento a normativa di un ascensore condominiale essa, seppur considerata giurisprudenzialmente più volte "manutenzione straordinaria"...

è contenuta nell'estratto di sentenza . Quindi non parole mie ma quelle di un Giudice.

3-Le eventuali sentenze (giurisprudenza) dove si indicano le spese di adeguamento come "manutenzione straordinaria", per quanto io conosca, non sono mai riferite a questioni di usufrutto...e come detto la "straordinarietà" cambia a seconda del negozio (usufrutto diverso da locazione o comunione).
In ambito "usufrutto" io ritengo corretta quella corrente interpretativa (giurisprudenza e avvocati...quindi non sono l'unico) che non qualifica le spese di adeguamento a nuove normativa come "manutenzione straordinaria" ma vieppiù come "miglioria" (una manutenzione implica una sostituzione/riparazione per problemi di usura...cosa che non riguarda una "messa a norme")

4-Con la distinzione del punto precedente posso citare la
Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 23.12.2011, n. 28679: L'adeguamento alla normativa CEE dell'ascensore attiene all'aspetto funzionale e vanno considerate opere di manutenzione straordinaria

Ripeto NON E' UNA SENTENZA CHE RIGUARDA UN CASO DI USUFRUTTO...se utilizzi tale citazione lo fai a tuo rischio e pericolo.
Sconsiglio di andare i in causa sulla base di questo testo.
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Verificherò che quanto affermi su sentenze ed usufrutto corrisponda agli intenti della giurisprudenza. Grazie comunque per aver dedicato del tempo al mio problema.
 

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