vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
La sentenza n. 16486/2015 della Corte di Cassazione ha ritenuto lecita l’installazione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche in base ad una delibera con maggioranza speciale in deroga a quella qualificata. In tal caso, è necessario verificare preventivamente la presenza di condomini con problemi di salute.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La sentenza n. 16486/2015

Le sentenze analizzano un caso specifico e secondo le norme vigenti al momento del "fatto".

Estrapolare o generalizzare la massima di una sentenza espone a rischi in cui persino i "professionisti" risultano fallaci.

Se 1 (singolo) condomino decide di installare un ascensore a sue spese e nel rispetto dei limiti dell'art. 1102 lo fa indipendentemente dall'essere portatore di handicap (lui od un famigliare).

Idem se lo decidono una parte di condomini (minoranza).

Se l'installazione "innovativa" viene decisa dalla maggioranza dei votanti con 500 millesimi...la delibera è valida ed efficace con l'unico limite del diritto dei contrari di tenersi esclusi dalla partecipazione alla spesa.

Qualora la maggioranza sia valutata suoeriore ai 2/3 dei millesimi la spesa è a carico anche dei contrari fatto esclusi solo qualora l'innovazione sia gravosa e voluttuaria.

Tornando nello specifico della sentenza sottolineo che la stessa è conforme a quanto su citato.

Nei 3 gradi di Giudizio si è confermata l'inesistenza di motivi a supporto della parte attirea contraria all'installazione.
Il "passo" in cui si precisa la presenza di persone con "disabilità/handicap/patologie" è solo casuale e non priincipale seppur rafforzativa.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Ragazzi la mia è chiaramente una provocazione, io penso che se si vende un appartamento con le pertinenze come un box e cantinola nell'atto ci sono indicati i riferimenti, se non li metto nell'atto significa che mi tengo il box e la cantinola e penso che qui non ci piove, mentre nel caso di un ascensore in comune solo a dei condomini anche se nell'atto non viene specificato, io lo cedo perché l'appartamento ha un valore anche se di poco, maggiore avendo quella comodità, e per tale motivo non posso un domani dire: ah ma io non l'ho messo nell'atto di vendita pertanto se qualche condomino entra nel diritto dell'uso dell'ascensore pagando tutti gli arretrati della costruzione io devo avere la mia quota di soldi.
Ecco secondo la legge come viene considerata la cosa? l'ascensore è un bene privato che non ha niente a che vedere con l'appartamento? oppure è pertinenza?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ecco secondo la legge come viene considerata la cosa? l'ascensore è un bene privato che non ha niente a che vedere con l'appartamento? oppure è pertinenza?

Non capisco se questa tua "polemica" derivi da un momentaneo dubbio logico oppure se ti stai divertendo con gli "assurdi".

Se monti le grate di sicurezza alle finestre.. e dopo anni vendi l'abitazione che fai...ti tieni la proprietà delle grate specificandolo in Rogito?

Nei documenti Condominiali rimane registrazione di chi ha pagato cosa (anche se in comproprietà)...quindi farà testo salvo diversa convenzione scritta.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
l'ascensore è un bene privato che non ha niente a che vedere con l'appartamento?
se non cedi, assieme all' appartamento, la tua quota di proprietà dell'ascensore significa che dovrai continuare a pagare, anche se non lo usi, le spese di manutenzione e conduzione (corrente) dell'ascensore.
Poi mi sembra che tu non abbia una idea di come funziona la cosa: i proprietari dell'ascensore, per evitare l'uso a terzi, avranno due chiavi (una per aprire le porte di accesso all'interno dell'ascensore e di uscita al piano; ed una per attivare la pulsantiera), inoltre ogni proprietario avrà un suo codice da digitare sulla pulsantiera ed infine dovrà premere il tasto del piano.
Contrariamente a quanto sostiene @Dimaraz sulla condominialità dell'ascensore (applicazione a tutti i costi della abolizione delle barriere architettoniche anche senza portatore di handicap, con possibilità di non partecipare per i contrari), l'ascensore privato non entra nella contabilità condominiale, ma l'amministratore potrà, se incaricato, provvedere alla gestione amministrativa dell'ascensore tra i soli proprietari.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Contrariamente a quanto sostiene @Dimaraz sulla condominialità dell'ascensore (applicazione a tutti i costi della abolizione delle barriere architettoniche anche senza portatore di handicap, con possibilità di non partecipare per i contrari), l'ascensore privato non entra nella contabilità condominiale

Partendo dalla fine:
1) perché mi attribuisci parole che non ho scritto?
La documentazione condominiale non è fatta di soli Bilanci e se l'ascensore è installato come "innovazione" seppur nella fattispecie di autoesclusione di alcuni condomini vi saranno tutti i documenti che precisa a chi va ricondotta la proprietà.

Anche nell'ipotesi di una installazione per decisione di un solo proprietario non si può che rilevare come la cessione della proprietà immobiliare determini l'automatica cessione (pacchetto unico) di qualsivoglia "impianto/suppellettile" visto che non è ammissibile il permanere in capo ad una persona diventata "terza" rispetto al Condominio. (unica eccezione qualora il venditore rimanga proprietario di altre unità immobiliari nell'edificio).

Quandto al "portatore di handicap" non ritorno sull'argomento già ampiamente supportato.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Dimaraz se ho volontariamente scritto queste che anche io ritengo assurde, e perché sono in atto non con me e il mio condominio ma con mio cugino, lui ha comparto casa al terzo piano nel rogito vi è scritto:

Sono connessi i diritti, accessori, accessioni e pertinenze, nonché le quote condominiali delle cose comuni del fabbricato del quale il cespite in oggetto fa parte. Comprende inoltre le servitù, le riserve e gli obblighi dl regolamento condominiale e del c.c.

Pertanto niente lascia adito a qualche dubbio in più insieme alle chiavi di casa ha ricevuto anche le chiavi dell'ascensore del quale lui da 5 anni paga regolarmente la manutenzione ordinaria e straordinaria insieme a gli altri condomini che all'epoca hanno partecipato alla costruzione dell'ascensore.
Ora un condomino nuovo ha comprato un'abitazione all'ultimo piano e vuole usare l'ascensore pagando tutto quello che c'è d pagare.
Il vecchio proprietario dell'appartamento di mio cugino che ha un negozio nel condominio pertanto è rimasto in contatto, ha detto: la quota che si viene a recuperare per la new entry spetta a me, perché l'ascensore non è condominiale ma in comune con i condomini che all'epoca hanno fatto costruire l'ascensore, pertanto io ho sono rimasto proprietario di tale diritto, io vendendo casa ho ceduto i diritti accessori e pertinenze ma non la quota dell'ascensore.
Questa è la teoria che dice lui e il suo avvocato.
Vit. l'ascensore non è moderno ha la classica pulsantiere a bottoni e le porte in ferro si apre con una chiave in comune tra i comunisti dell'ascensore e le porte non sono neanche automatiche ma fa il suo dovere.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il vecchio proprietario dell'appartamento di mio cugino che ha un negozio nel condominio pertanto è rimasto in contatto, ha detto: la quota che si viene a recuperare per la new entry spetta a me, perché l'ascensore non è condominiale ma in comune con i condomini che all'epoca hanno fatto costruire l'ascensore, pertanto io ho sono rimasto proprietario di tale diritto, io vendendo casa ho ceduto i diritti accessori e pertinenze ma non la quota dell'ascensore.Questa è la teoria che dice lui e il suo avvocato

Un avvocato logicamente difende la tesi del suo assistito... altrimenti non lo rappresenterebbe e non riceve di che "campare".
Fomalmente ha una "briscola" da giocare in quanto coincidente con l'eccezione che ho menzionato ...ma non basta la parola del suo avvocato per avere ragione.

Tale "briscola" poi non è un "asso" perché sarà difficile convincere il Giudice che l'ascensore sia a servizio di un negozio al piano terra.

L'acquirente ha peccato di leggerezza nell'acquisto se non si è premurato di verificare e far verbalizzare.

Ma pure questi ha una "briscola" da giocarsi su questo evidenziato.

Non dovrei dare suggerimenti di tale portata (vi sono professionisti che ci campano)...ma fossi nei panni di chi ha comprato farei venire il "mal di pancia" a chi si ritiene tanto furbo.
Il compratore non ha alcun dovere di acquistare la quota dell'ascensore dal venditore.
Divenuto proprietario "condomino" ha, in forza di un preciso dettato normativo, tutto il diritto di acquistare una quota dell'ascensore (vetusto) pagandola in quota parte a tutti i "comproprietari" dello stesso.

Se questi erano 5 significa che diventeranno 6 ed il negoziante riceverà solo una frazione di quanto pensava...ma dovrà continuare a sostenere i costi di un ascensore che non ha scopo di utilizzare...con sommo gaudio di tutti gli altri.

Il compratore se usa "arte" può far diventare tale briscola un asso già prima di arrivare a giudizio.

Ps.
Dove mando la parcella?😎
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Se passo da Padova ti porto la mozzarella e le sfogliatelle e se ti piacciono anche i taralli però la birra la metti tu ;).
Anche io nella mia "ignoranza" avevo consigliato di fare cosi ossia, sei tu il proprietario dell'ascensore? ok paga la manutenzione di tutti questi anni che ho pagato io e continua a pagarla finché non mi REGALI la tua quota di proprietà io salgo a piedi cosi risparmio i soldi della palestra e mi mantengo anche giovane
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto