millina

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
la copertura del mio condominio è terrazzata e all'inizio - 40 anni fa, l'impresa ha costruito un piccolo locale con accesso dall'appartamento sottostante. negli anni molti proprietari, in tutto sono sedici, hanno ampliato aggiungendo locali e anche servizi oltre a collegare i radiatori all'impianto centralizzato. Le mie richieste di revisione tabella mm di proprietà non hanno mai avuto riscontro da parte dell'amministratore fino all'assemblea del 2011 quando è stato deliberato di procedere alla revisione. gli anni passano e la tabella resta uguale.
A quanto pare su 176 proprietari sono l'unica a richiedere di regolarizzare la tabella di proprietà perché ormai quella del riscaldamento dovrebbe sanarsi con la contabilizzazione.
L'amministratore, all'ennesima mia richiesta, ha risposto di aver incaricato un architetto ma occorre per avere le planimetrie dal catasto una delega del proprietario.
E' vero? L'amministratore in caso di una irregolarità di tale portata non ha il dirittto/dovere di richiedere le piantine al catasto?
grazie millina
al giocatore chiedo che valore possa avere un'altra delibera assembleare quando la prima, nel 2011, non è stata perseguita
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
1/5 del valore è parecchio e come fai rilevare, va dimostrato

Questo è quanto prevede la Legge all' Art. 69 delle DACC.

Art. 69

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.


1/5= una differenza del 20% (in aumento o in diminuzione)...ovvio che non si possa dirlo dal web ma solo misurando in loco.
 

griz

Membro Storico
Professionista
d'accordo ma rimane il fatto che il postante a quanto pare si ail solo a veolere l'adeguamento, a quanto pare il condominio è grosso, è miopia degli altri o è puntiglio del nostro?
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
al giocatore chiedo che valore possa avere un'altra delibera assembleare quando la prima, nel 2011, non è stata perseguita
Se in uno o più appartamenti si apportano modifiche nei radiatori (aumento di elementi) la vecchia tabella non vale più e occorre quindi modificarla. Un tecnico deve rifare i calcoli.
 

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