Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Forse mi sono espresso malamente io:
Se ci fossero tubature, scarichi, canne fumarie, non inficerebbe i termini di proprietà che si desume che la unica che può aver accesso sei tu dall'immobile del II° piano alto 3 m. Naturalmente dovrai rispettare le canne fumarie o le altre cose che riguardano il piano terra. La proposta era di abbassare il soffitto, se possibile, nella tua zona per avere un soppalco con una altezza utile su una superficie calpestabile maggiore. Ovviamente non mi è dato di sapere se sono solai in travature lignee o di calcestruzzo, o altro.
 

Anna boschi

Nuovo Iscritto
Quindi ricapitolando, rispettando le eventuali canne fumarie del piano terra che passano per il sottotetto, io posso semplicemente richiedere la DIA per i lavori di ristrutturazione dell'appartamento includendo la realizzazione del soppalco, senza altre autorizzazioni da parte del proprietario dell'immobile sottostante.!!?? giusto !?

A questo punto avendo un altezza massima di metri 4.65 al centro , posso realizzare il soppalco in quali dimensioni ?( nel senso io ho un area "disponibile " per il soppalco di 16 metri quadrati ( 4x4 ) , la cui altezza massima è 4.65 ( posso fare 2.40 sotto e 2.25 sopra nel punto più alto, fino ad un altezza minima per sopra con i lati del tetto spiovente di soli 1.10 ( fermo restando sotto l' altezza 2.40 ?

ancora grazie, anna
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
I° domanda: la risposta è SI! ma consiglio, sempre, di coinvolgere il condomino, mettendolo al corrente e conquistando il suo appoggio.
II° domanda: Il soppalco è aperto o chiuso? Se è chiuso, salvo conoscere il quadro legislativo della tua Regione e Comune, direi che sei un po' insufficiente, perchè l'altezza media è scarsa. Quindi prendi in esame difare delle armadiature su misura sul lato con altezza minima, in modo che la superficie di calpestio, vada da una altezza minima richiesta, in genere 1,4/1,5 sino alla parte con massima altezza m.2,25, in genere misurati tra trave e trave, non sotto trave. Ma ogni regione dice la sua.
 

dastur67

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno, a distanza di alcuni anni dall'apertura della discussione, mi permetto di riprendere l'argomento, apportando un dettaglio che non mi sembra sia stato affrontato, e sperando che l'integrazione proposta possa essere di interesse anche ad altri lettori del forum.
Infatti, nella discussione - a meno di clamorosa svista - si è parlato solo di botola che accede al sottotetto che insiste sull'appartamento dell'ultimo piano, ma non è emersa l'eventualità di una servitù di passaggio per accedere dal sottotetto al tetto, tramite lucernaio.

Poniamo, dunque, il caso di un appartamento privato posto all'ultimo piano di un edificio costruito anteriormente al 1/9/1967, dal cui interno si acceda al sottotetto tramite botola e da qui, tramite lucernaio, al tetto.
Domanda: in mancanza di specifiche indicazioni negli atti, il sottotetto - il cui colmo misura 2,60 m. - deve essere considerato parte comune condominiale in virtù della sola servitù di passaggio (obbligata, in quanto non si potrebbe altrimenti accedere al tetto), o deve considerarsi pertinenza dell'abitazione sottostante, posto che non vi è utilizzo comune del locale da parte di altri condòmini, se non per accedere al tetto nei rari casi di sistemazione dell'antenna televisiva esclusiva di uno dei condòmini del primo piano?
Si precisa che all'interno del sottotetto:
- non vi sono impianti comuni;
- corrono le tre canne fumarie degli appartamenti sottostanti, non più utilizzate (tra cui, una è relativa all'appartamento dell'ultimo piano);
- è presente la centralina dell'impianto di riscaldamento dell'appartamento dell'ultimo piano (realizzazione "a pioggia");
-
sul solaio del sottotetto corrono i tubi dell'impianto di riscaldamento che, dipartendosi dalla centralina, scendono in corrispondenza dei caloriferi presenti nell'appartamento dell'ultimo piano.
In sostanza, il sottotetto non può essere destinato all'uso comune e non ha le caratteristiche strutturali da consentirne l'utilizzo come vano autonomo, in quanto vi si accede da fondo privato, ed escludendo la servitù di passaggio (obbligato per accedere al tetto), assolve essenzialmente alla funzione di isolamento e protezione dal caldo e dal freddo dell'appartamento dell'ultimo piano.
Ringrazio fin da ora quanti vorranno condividere il proprio parere.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Dopo 11 anni, sarà morto chi ha aperto la discussione

Chi era intervenuto eventualmente toccherà "ferro" o altre parti anatomiche....credo che @dastur67 abbia riesumato una vecchissima discussione per avere risposte anche se non è presente adeguata punteggiatura (?).


Domanda: in mancanza di specifiche indicazioni negli atti, il sottotetto - il cui colmo misura 2,60 m. - deve essere considerato parte comune condominiale in virtù della sola servitù di passaggio (obbligata, in quanto non si potrebbe altrimenti accedere al tetto), o deve considerarsi pertinenza dell'abitazione sottostante,

Sempre difficile dare risposta univoca e definitiva senza avere tutto il quadro d'insieme.
Supponi una "servitù di passaggio" ma se non riportata nei rogiti è un po' labile supporla solo per avere accesso vad un tetto condominiale a falde (si interviene da esterno).
Possono essere richiamati anche "usi/abitudini".

Un sottotetto serve per isolare non solo l'ultimo piano ma tutto l'edificio e comunque non farei discendere da questo un diritto esclusivo.
Giurisprudenza ha dato indicazioni ma bisogna sempre valutare il singolo caso.
 

dastur67

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Sempre difficile dare risposta univoca e definitiva senza avere tutto il quadro d'insieme.
Supponi una "servitù di passaggio" ma se non riportata nei rogiti è un po' labile supporla solo per avere accesso vad un tetto condominiale a falde (si interviene da esterno).
Possono essere richiamati anche "usi/abitudini".

Un sottotetto serve per isolare non solo l'ultimo piano ma tutto l'edificio e comunque non farei discendere da questo un diritto esclusivo.
Giurisprudenza ha dato indicazioni ma bisogna sempre valutare il singolo caso.

Ringrazio innanzitutto per la risposta.
Quali sono gli elementi necessari ai fini di una valutazione completa?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Premesso che una verifica in loco rimane più efficace...per un "parere" a distanza serve descrizione minuziosa di edificio, origini, incartamenti e foto.

Se poi precisi lo scopo delle domande e le intenzioni/progetti sull'uso si può essere più "efficaci".
 

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