se c'e' una risposta dell'Agenzia a un interpello specifico
lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dall'agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta
 

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una volta trasferita la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, è irrilevante un suo successivo spostamento

(Fonte: IlSole24Ore-L'Esperto risponde-09/02/2025)
 

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