ralf

Nuovo Iscritto
cosa si può fare per impedire ad un condomino di portare giù il suo cane di notte a fare i bisognini nel cortile,contro il portone condominiale ecc.? ci sono dei prodotti repellenti in commercio? l'amministratore non ne vule sapere di scrivere una lettera di diffida ed in condominio non comprendiamo il motivo. grazie dei suggerimenti
 

Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Ciao,per queste cose non si possono dare ammende, ma l’assemblea può costringere
i proprietari dell'animale a rimborsare le spese sostenute per la pulizia dell'area sporcata. ;)
 

a.cassio

Nuovo Iscritto
Io ti riggiro la DOMANDA cosa si può fare per impedire ad un condomino di gettare le cicche di sigarette, gomme da masticare o carte varie nel cortile condominiale?? ci sono dei prodotti repellenti in commercio?
:triste:
 

Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
L'amministratore può scrivere e apporre in bacheca un "messaggio di invito" rivolto a tutti i condomini; se il problema dovesse sussistere può procedere con la lettera di diffida al condomino ben identificato (identificarlo spetta a voi condomini). Potrebbe, poi, multarlo...ma si tratterebbe di una cifra davvero esigua. Prodotti repellenti per animali credo non ve ne siano; per carte, chewing gum e altro non c'è rimedio.
 

Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
Per maggiore precisione:

per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 0,05 euro (100 lire nel 1942, mai aggiornata). La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
 

alporticcioloimm

Nuovo Iscritto
Buon pomeriggio a tutti,
la vita del condominio è sempre più difficile, questo purtroppo dovuto dalla cattiva educazione dei condomini che a volte pensano di essere i proprietari di tutto e, che tutto gli è dovuto. E' dovere dell'amministratore far rispettare l'utilizzo delle zone comuni incluso il loro decoro, ma a volte questo non è tanto semplice; se l'amministratore ha già provveduto alla diffida del condomino da Voi indicatogli ed il problema non è stato risolto, in primis è vostro diritto a norma dell'art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile (L`assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall`art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall`amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell`edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.In mancanza dell`amministratore, l`assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.L`avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l`adunanza.)richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria che abbia come unico punto all'ordine del giorno i provvedimenti da adottare nei confronti di questo/i condomini; in via estremis l'assemblea darà mandato all'amministratore di procedere per vie legali a mezzo d'interpellanza al Giudice di Pace per la risoluzione del problema.L'applicazione di una sanzione così come giustamente detto dalla Dott.ssa Fragale, a mio avviso se non direttamente identificata nel regolamento, non troverebbe applicazione, ed inoltre viste le somme richieste sarebbe solo un perdita di tempo
 

Gatta

Membro Attivo
Ok la Manuela,more solito.
"Io gli animali li amo,sono gli uomini che a volte non sopporto" (citazione valida,ma non mi sovviene l'autore).
In effetti si tratta di educazione e se questa non c'è......
Ma veniamo al punto.
Giuridicamente l'argomento è stato "trattato"sia dalla d.ssa Fragale che da "alporticcioloim" (che difficile!).
Circa le sanzioni da applicare sono risibili:addirittura la Cassazione(n.948/1995)ha stabilito che non si può assegnare un importo superiore(0,05€) neppure se approvato ad unanimità!
Prodotti repellenti per animali li sconsiglierei:va a finire che ci becchiamo una bella denuncia perchè tossici...
L'art.844 cc va applicato anche nei rapporti condominiali,come sostenuto dalla dottrina e confermato dalla giurisprudenza.Disturbo ed immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici) non sono leciti solo se "per intensità e frequenza provocano insofferenza e causano disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione".I casi in cui il Giudice o l'Autorità Sanitaria potrebbero imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e possono verificarsi solo quando vi siano comprovati motivi di ordine igienico-sanitario a causa di un eccessiva concentrazione di animali in uno spazio abitativo e per eventuali immissioni (odori o bisogni fisiologici) al di sopra della soglia di normale sopportazione. Raramente(per non dire mai) il giudice arriva a disporre l’ allontanamento del cane dal condominio.
Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui ( art. 635 c.p. "danneggiamento", art. 639 c.p. "deturpazione" o imbrattamento di cose altrui").
E' quindi importante educare il proprio animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.
Ma chi agisce in giudizio deve dimostrare che l'animale compromette l'igiene della collettività!
Credetemi,cari Amici,non è il caso di intestardirsi con ventilate azioni giudiziarie o altr:shock:ltre al danno avremmo la beffa (con le relative spese giudiziali a carico).
Allora? Non resta che una paziente opera di persuasione nei confronti di questi maleducati.
Gatta
 

Chery

Membro Junior
Proprietario Casa
Dipende sempre se il portone condominiale affaccia sulla strada pubblica, perchè potrebbe non essere per forza questo cagnolino sotto accusa a sporcarlo di pipì ma altri cani di passaggio. Noi per esempio troviamo sovente escrementi solidi davanti al nostro cancello di ingresso che dà sul marciapiede pubblico, ma non dipende da noi condomini, benchè vi siano presenti diversi cagnolini.
Il repellente non è affatto tossico, ma è perfettamente inutile, perchè i cani maschi che alzano la gamba, spruzzano delle goccine di pipì per marcare il loro territorio, come noi andiamo dal notaio per dire: "Questa casa è di mia proprietà!" Ma se altri cani di passaggio gliela fanno sopra, lui la rifà daccapo.
 

jolie

Membro Attivo
Proprietario Casa
Forse la soluzione e' gia' stata trovata...? Comunque, per quel che riguarda il cortile, in alcuni casi, sono state installate delle recinzioni, a protezione delle aiuole. Inoltre, so che esistono in commercio dei dissuasori ultrasonici per cani e gatti, ma non so dirti esattamente come e se funzionino...
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto