Seth

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Una recente sentenza della Cassazione ha ribadito l'ovvio. Semmai c'è da chiedersi come un giudice di pace nel 2011 abbia potuto stabilire il contrario e perché ci siano voluti tre lustri per respingere definitivamente la pretesa di una proprietaria di non contribuire alle spese per cortile e vialetto comuni.


"In un caso riguardante un complesso di tre unità immobiliari, la Corte ha stabilito che si tratta di condominio minimo, con conseguente obbligo per tutti i proprietari di contribuire alle spese per le parti comuni, anche se non direttamente utilizzate. La sentenza ha confermato la condanna di una condomina al pagamento delle spese arretrate e al risarcimento per resistenza pretestuosa in giudizio, rigettando tutti i suoi motivi di ricorso.

 
In un caso riguardante un complesso di tre unità immobiliari, la Corte ha stabilito che si tratta di condominio minimo, con conseguente obbligo per tutti i proprietari di contribuire alle spese per le parti comuni
La "titolazione" attribuita alla Corte è discutibile.
Irrilevante qualificarlo come condominio "minimo"...aggettivo che riguarda solo quando ci sono 2 unità.
Altrettando ineludibile che (come nel caso in esame) un edificio originariamente di un unico proprietario, che poi lo fraziona e vende ad altri le 2 unità ricavate è un Condominio
 
In seguito alla riforma del condominio del 2012 (Legge 11 dicembre 2012, n. 220), ...
Qual'è il senso di linkare un sito che richiede una iscrizione a pagamento?

La "riforma" del 2012 non ha cambiato una virgola e ripeto per l'ennesima volta che nessun articolo di legge definisce condominio minimo quando vi siano da 2 a 8 proprietari diversi.
Solo la Giurisprudenza contiene tale definizione ... in via esemplificativa:

Post riforma

Cass. civ. n. 5329/2017

Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendedere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.

NdR
In ambito Giuridico l'abbreviazione cd. = cosiddetto

Pre riforma

Cass. civ. n. 16075/2007

L'art. 1105 c.c. che stabilisce le regole di amministrazione della cosa comune è applicabile, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c. in materia condominiale, solo nell'ipotesi di condominio minimo, costituito di due soli condomini. In tutte le altre ipotesi le deliberazioni condominiali vengono assunte mediante le modalità e le maggioranze indicate nell'art. 1136 c.c. e alla ripartizione delle spese urgenti, eseguite senza la preventiva autorizzazione assembleare, si applica l'art. 1134 c.c

Non fatevi distrarre da "giornalai" od opinionisti da bar.
 
Ultima modifica:
Hai ragione ma se le regole per 2 o per 3 o per 4 restano le stesse allora è solo una precisazione lessicale che non cambia la sostanza.
IMG_8775.jpeg
 
Hai ragione ma se...

Scusa la brutalità (nessuna violenza)...ma le due "locuzioni" sono un controsenso.
Se si ha ragione la si ha e stop...non vale ne "ma" ne "se" e nemmeno "forse".

Non vi è alcun "Editto" che dia significato diverso da quello che ho spiegato/riportato... e se diventa una questione semantica allora il termine "minimo" indica quel valore al disotto del quale cambia la "sostanza" ( in qualsiasi Vocabolario).

Quindi qual'è il numero di proprietari minimo perchè si costituisca un condominio?
2 (due)

Quindi non 3, 4 5 o più.

Che le regole nella "sostanza" non mutino è pacifico ma quelle "basiche" da 2 in su sono sempre le stesse.

Il male è che tanti pseudo acculturati (eufemistico) abbiano l'incontrollata facoltà di pubblicare stupidaggini come quella enunciata in quell'articolo... in una frase l'autrice è stati capace di scrivere errori e controsensi :

-nella prassi si applica quel che vale per il Condominio Minimo anche al Piccolo Condominio , ovvero a quell'edifico composto da un numero non superiore a 8 condòmini, soglia oltre la quale è obbligatorio nominare un amministratore.


Magari se la laurea veniva a farla a Padova...non avrebbe avuto tale "palcoscenico".
 
Quindi qual'è il numero di proprietari minimo perchè si costituisca un condominio?
2 (due)

Quindi non 3, 4 5 o più.
Chiaro, in questo senso è il minimo, cioè il più piccolo numero al di sotto del quale non sarebbe condominio. Ma nella prassi, non solo a bar ma mi pare anche in guide scritte da professionisti, "minimo" viene usato in senso più ampio, nel senso cioè di "esiguo", per indicare la categoria dei condomini più piccoli e in particolare quelli con regole semplificate (no obbligo di amministratore).
Considerando che nel codice civile non c'è una denominazione precisa per questa categoria e che le regole restano le stesse fino a 8 proprietari, non mi pare che chiamare minimo anche un condominio di 3 proprietari crei un gran danno, o al più sarà un danno minimo ;)
 
"minimo" viene usato in senso più ampio
Concordo.
Per quanto riguarda i bonus fiscali, la definizione di "condominio minimo" dell'Agenzia delle Entrate è questa:
Condominio minimo
Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini.


(Fonte: Guida Ristrutturazioni edilizie - edizione ottobre 2025 - pag. 6)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top