Concordo sul fatto che la manutenzione del passaggio oggetto di servitù sia da porsi a carico del proprietario del fondo dominante cioè del soggetto in favore del quale la servitù è costituita ex art. 1030 c.c..
In questo caso però mi sembra si discuta del cancello di acceso al passaggio oggetto di servitù.
Sarebbe pertanto interessante comprendere se detto cancello sia sempre esistito, sin dal momento della costituzione della servitù o se sia stato posto dal proprietario del fondo servente in un secondo momento.
Nel primo caso la manutenzione continuerà a competere al titolare della servitù; nel secondo caso ritengo competa al proprietario del fondo servente che ha installato motu proprio il cancello.
In ogni caso mi sembra di capire che il proprietario del fondo servente sia anche condomino, quale proprietario del lastrico solare, mi chiedo se non abbia anche lui un box e quindi debba partecipare in detta veste alla manutenzione della servitù.
Infine ritengo di dover anche ricordare che ex art. 1069 c.c. se le opere compiute per il mantenimento della servitù da parte del titolare del fondo dominane arrecano giovamento anche al proprietario del fondo servente (ad esempio anche lui utilizza il cancello per accedere alla sua proprietà esclusiva) quest'ultimo deve partecipare alla spesa in proporzione all'utilità.
Ciao. Jakal