Se a vendere sono coniugi in regime di comunione e comproprietari del bene promesso in vendita, é necessario che entrambi sottoscrivano sia la promessa di vendita (preliminare) che il definitivo.
e' possibile, infatti, che uno dei coniugi non abbia erroneamente sottoscritto il contratto preliminare e potrebbe rifiutarsi di stipulare anche il definitivo. In tal caso, oltre all’evidente perdita dell’affare, si pongono non poche difficoltà in merito alla restituzione di eventuali caparre o altre somme versate al momento della conclusione della promessa di vendita.
in caso di vendita .................
Si faccia l'ipotesi in cui Tizio, coniugato in regime di comunione legale con Caia, si impegni a trasferire la proprietà di un bene appartenente alla comunione. Con tutta evidenza egli sarà tenuto, nell'ipotesi di inadempimento, (cioe' se la moglie si rifiutasse di procedere con la vendita) a risarcire i danni al promissario acquirente. possibilità da parte di quest'ultimo di agire con il rimedio specifico di cui all'art. 2932 cod.civ.
Il punto è quello dell'inefficacia dell'obbligazione assunta da uno solo dei comproprietari in carenza di rappresentanza dell'altro titolare nota. Recentemente si è fatta strada, sia pure nel solo ambito della giurisprudenza di merito, una soluzione alternativa del tutto antitetica. L'impegno sottoscritto da uno soltanto dei coniugi sarebbe efficace e del tutto impegnativo, salva l'annullabilità del medesimo ai sensi dell'art.184 cod.civ. (Tribunale di Mantova, 04 marzo 2006 ). Sotto un profilo complementare si sono espresse le S.U. della Cassazione: la controversia relativa all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare avente ad oggetto un bene comune, tuttavia stipulato da uno soltanto dei coniugi, non può non vedere la partecipazione anche dell'altro coniuge, rimasto estraneo alla vicenda negoziale (Cass. Civ. Sez. Unite, 17952/07).
Rimane, come detto, impregiudicato il diritto del promissario acquirente in ordine al risarcimento del danno nota