stefano

Nuovo Iscritto
Posseggo un appartamento affittato come foresteria ad un impresa edile che ha lavori qui in zona. Durante un'assemblea alla quale non ho potuto partecipare il condominio ha deciso di far fare una pulizia delle scale settimanale in più, fino al mio piano, e di addebitarla a me, sostenendo che i muratori sporcherebbero le scale al loro passaggio.
Questo argomento non era all'ordine del giorno e non è stato neanche indicato nel verbale con quale maggioranza l'assemblea avrebbe deliberato.
Vorrei sapere se questo è lecito, sia da un punto di vista formale (argomento non all'ordine del giorno, mancata indicazione dei favorevoli e dei contrari,ecc..) che sostanziale (è legittimo decidere che tizio usa un bene comune più di caio e far pagare a lui più di un altro, allora le tabelle millesimali a che servono ?)
Ringrazio tutti per il supporto che riceverò.
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
non è lecito ma dovresti comunque impugnare il verbale e la delibera in merito...o almeno far scrivere subito da un avvocato...cmq possono sempre poi indire un altra assemblea e approvare quanto deliberato...ne vale la pena?...
 

federobe

Nuovo Iscritto
Il concetto di far pagare il condomino in base all'utilizzo, non è sbagliato :sorrisone: Siccome questo principio è di difficile applicazione, di solito per certe voci ( es. pulizia scale ,luce ecc.) si usa la tabella millesimale. Ciò premesso è opportuno leggere bene il Regolamento di condominio e vedere cosa dice al riguardo...Sul discorso che la delibera non era all'ordine del giorno , non mi sembrerebbe ostativa ( spesso nelle "varie ed eventuali" si deliberano una serie di interventi , a volte anche importanti :disappunto: Ciò non toglie , che ci si possa opporre se si è convinti di aver ragione e/o che la delibera è illegittima. Tanti auguri , anche perchè la materia condominiale è un "mare magnum" in cui si può trovare tutto ed il contrario di tutto .... :daccordo:Vedrai che qualche altro collega darà un'interpretazione diversa dalla mia! :ok:
 

Antonio De Simone

Membro Ordinario
Professionista
Questa è una situazione che si presenta molto spesso nella gestione degli appartamenti affittati ed in modo particolare alle ditte.
La delibera di un ulteriore intervento, causato da specifiche persone, non è un lavoro straordinario da approvare da tutti ma è un intervento, per la buona gestione delle strutture che è insito nel mandato dell'amministratore.
Molto probabilmente i Condomini presenti in assemblea , precisandone i colpevoli, hanno notificato all'amministratore la situazione di imbrattamento delle scale per il menefreghismo dei suoi inquilini. Sulla base delle testimonianze (perchè l'Amministratore non abita nel condominio) ha notificato la decisione che i colpevoli pagheranno, deliberando l'ulteriore intervento a suo carico finché ci saranno quegli inquilini.
L'Amministratore non può addebitare dei costi causati dal comportamento dei suoi inquilini anche agli altri Condomini, perchè molto probabilmente e giustamente verrebbero contestati.
L'unica cosa che può fare e chiedere maggiori informazioni all'Amministratore sulla delibera e chi sono questi Condomini e che cosa hanno visto.
Ricordo che "chi rompe paga" e/o "chi sporca pulisce o paga le spese".

desaimmobiliare
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
concordo con i colleghi su tutto...ricordo solo che "le varie ed eventuali" sarebbero, dico "sarebbero" da evitare e di fatto abolite da alcune sentenze...cmq solo una precisazione che poi non compromette nulla di ciò che è stato detto sopra...
 

stefano

Nuovo Iscritto
Grazie dei contributi,
però continuo a ritenere strano che si possa decidere di "mettere le mani nel portafaglio" di qualcuno senza che questi sia d'accordo e senza una sentenza della magistratura.
Mi chiedo cosa potrebbe succedere se alcuni condomini si coalizzassero contro un altro; ci deve essere un soggetto terzo che stabilisce cosa è giusto e cosa no e non credo che possa essere altri che la magistratura, non certo un amministratore.
Ci sono sentenze sul punto ?
Grazie ancora e ciao.
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
...ma Caro stefano...lo dici TU stesso...a parte il fatto che NON è l'amministratore a DECIDERE...ma l'assemblea!...se questa sbaglia ci si può sempre rivolgere al Giudice di Pace o Magistratura ordinaria...sempre se il "contendere" ne vale la pena...vabbè le questioni di principio...ma nei condomini bisogna soprattutto usare il BUONSENSO...e credimi...come diceva spesso mio Padre "...meglio un cattivo accordo che una giusta causa!..."...cerea!
 

picodepaperis

Nuovo Iscritto
Secondo due sentenze della cassazione di cui non ho gli estremi, quanto deliberato in "varie ed eventuali" che preveda esborsi da parte dei condomini è "annullabile".
Ossia bisogna impugnare la delibera, nei termini previsti, cioè andare da un legale e farsi assistere.
Non è detto che colui che impugni la delibera vinca la causa.

Parlo per esperienza personale, non sono un avvocato!!!
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Approfondimenti sulla validità delle delibere non all’ O.d.G.:

Cass. civ., sez. II, 20-04-2001, n. 5889
L'omessa indicazione di un argomento , poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione.
+
ORDINE DEL GIORNO
+
L’invito alla riunione non è soggetto a particolari formalità, ed è pertanto sufficiente che ciascuno dei partecipanti abbia avuto, in qualsiasi modo, notizia della convocazione (Cass. 23-5-1975, n. 2050).
Nell’avviso deve essere indicato il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza. Esso deve inoltre contenere l’ordine del giorno e le materie che saranno trattate, al fine di porre i singoli condòmini in condizione di votare con cognizione di causa. Ciò, peraltro, non significa che «l’avviso di convocazione deve necessariamente contenere un’analitica e dettagliata specificazione dei temi da trattare, ma semplicemente [che è necessario] indicare con chiarezza, anche se sommariamente, gli argomenti e i problemi connessi alle materie poste all’ordine del giorno» (LOVATI, MONEGAT).
La comunicazione a tutti i condòmini dell’avviso di convocazione è presupposto di validità della costituzione dell’assemblea, con la conseguenza che le deliberazioni adottate senza il rispetto di tale formalità sono radicalmente nulle, e tale nullità può essere fatta valere da qualsiasi condòmino, anche se presente all’assemblea (Cass. 29-7-1978, n. 3798).
:daccordo:
 

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