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User_55167

Ospite
Premetto che ci son già state altre discussioni nel forum in merito all'argomento.
Da quello che capisco, con la attuale normativa non è possibile introdurre tale divieto in un regolamento di condominio e neppure in un atto di vendita.
Ho dubbi però che il divieto di animali sia clausola vessatoria o meno in un contratto di locazione abitativa.
 
U

User_55167

Ospite
trovato... mi rospondo da solo :sorrisone:

"Domanda: "Nel contratto di locazione è possibile vietare l'introduzione di animali in appartamento?"


Risposta: "L'ordinamento italiano, all'articolo 1138 del codice civile, si occupa esclusivamente della presenza di animali domestici in condominio, sancendo che "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici". In merito alla possibilità di impedire l'accesso degli animali in un appartamento concesso in locazione, invece, non si dice nulla.


Sul punto ci sono due orientamenti che si scontrano.


Da un lato c'è chi ritiene che l'impossibilità di vietare la detenzione di animali domestici valga anche per il contratto di locazione, in virtù dell'ottica costituzionalmente rilevante che la ispira, che è quella solidaristica di offrire protezione all'animale, alla quale si affianca l'essenzialità del diritto all'animale d'affezione. Da un simile ragionamento discende la nullità dell'eventuale clausola proibitiva."


Dall'altro lato c'è l'orientamento prevalente e da ritenersi maggiormente condivisibile, che nega che il divieto fissato dal codice civile per i regolamenti di condominio valga in qualche modo anche per i contratti di locazione.

Questi ultimi, infatti, sono manifestazione della libera determinazione delle parti che li stipulano (con le uniche limitazioni espressamente enunciate dalla legge), con la conseguenza che se il locatore subordina la concessione in locazione
Da un lato c'è chi ritiene che l'impossibilità di vietare la detenzione di animali domestici valga anche per il contratto di locazione, in virtù dell'ottica costituzionalmente rilevante che la ispira, che è quella solidaristica di offrire protezione all'animale, alla quale si affianca l'essenzialità del diritto all'animale d'affezione. Da un simile ragionamento discende la nullità dell'eventuale clausola proibitiva."


Dall'altro lato c'è l'orientamento prevalente e da ritenersi maggiormente condivisibile, che nega che il divieto fissato dal codice civile per i regolamenti di condominio valga in qualche modo anche per i contratti di locazione.


Questi ultimi, infatti, sono manifestazione della libera determinazione delle parti che li stipulano (con le uniche limitazioni espressamente enunciate dalla legge), con la conseguenza che se il locatore subordina la concessione in locazione del proprio appartamento all'assenza di animali da compagnia e il conduttore accetta tale condizione, la formalizzazione in contratto di questo incontro di volontà deve ritenersi perfettamente valida e produttiva di effetti".

del proprio appartamento all'assenza di animali da compagnia e il conduttore accetta tale condizione, la formalizzazione in contratto di questo incontro di volontà deve ritenersi perfettamente valida e produttiva di effetti".
 

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