leandro

Nuovo Iscritto
Possibile che per affittare sia così semplicistico mentre per rientrare in possesso dell'immobile bisogna sempre rivolgersi ad un legale?
Non esiste una maniera altrettanto semplicistica di liberare l'appartamento magari per finita locazione? senza l'ausilio dell'avvocato ?
Se esiste questa possibilità potete voi cortesemente descriverla in maniera semplice e costruttiva.
Grazie per l'eventuale interessamento che penso possa interessare altre persone che magari debbano affittare o liberare il loro immobile.
 

stefi2011

Nuovo Iscritto
chiedo scusa ma...la mediazione non è condizione di procedibilità nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto..non è obbligatoria.
poi per far uscire l'inquilino che non vuole è obbligatorio che l'ufficiale giudiziario intervenga e costui lo fa solo dietro titolo giudiziale valido, ottenuto proprio con la convalida...ecco che gioco forza c'è l'avvocato, e nei giudizi in tribunale come in questo caso è obbligatorio per la parte l'assistenza del procuratore.
il conduttore moroso nella prima udienza per richiedere il termine di grazia può tuttavia andare lui da solo avanti il giudice e chiederlo, e può ottenre max 90 gg di dilazione.
 

tovrm

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rarenovi;58483 ha scritto:
e se l'inquilino non ritira mai le raccomandate e la notifica, quindi non si presenta davanti al giudice?

La raccomandata, per giurisprudenza consolidata, si ha per ricevuta nel momento in cui il postino lascia l'avviso nella buca delle lettere.
 

onda64

Nuovo Iscritto
In merito al punto 3: "L'inquilino in udienza potrà assolvere il suo debito o invocare il "termine di grazia" (solo per le locazioni abitative) ossia chiedere un certo tempo per poter pagare , tempo che viene concesso dal Giudice in ragione di ulteriori 3-4 mesi , non di piu'." E se ipoteticamente l'inquilino assolve il suo debito e dopo qualche tempo cessa nuovamente di pagare l'affitto?? :triste:
 

tovrm

Membro Senior
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Si ricomincia la trafila. la legge consente di ripianare fino a 3 insolvenze (mi sembra di ricordare che possano avvenire nell'arco di due anni, ma devo verificare). Dalla quarta puoi agire per lo sfratto.
 

maidealista

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Art.55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti). La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Art.5. (Inadempimento del conduttore). Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
SUNIA Salerno, legge 392/78
:daccordo:
 

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