Progettare la scala a norma
3. La norma di sicurezza che regola la costruzione delle scale in edifici di civile abitazione è la seguente:
– Decreto ministeriale 16-05-1987, n. 246 punto 2.4 – Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Punto 2.4. Tale punto indica i parametri da rispettare in fase di progettazione di scale da realizzarsi in edifici sia di uso pubblico che privato.
I gradini
Il gradino è l’elemento orizzontale che permette l’appoggio per la salita e la discesa della scala.
Il gradino è composto da pedata e alzata: il loro rapporto è 2 alzate più una pedata: 62/64 centimetri, che determina la pendenza della scala.
La pedata del gradino può essere profonda da un minimo di 23 a un massimo di 30 centimetri. L’alzata, ovvero l’altezza del gradino, può variare da un minimo di 16 a un massimo di 20 centimetri. In base alla loro funzione, i gradini possono avere nomi diversi: il gradino d’invito è il primo della rampa, generalmente più alto degli altri; il gradino di partenza è il primo gradino alla base della scala; il gradino di sbarco è l’ultimo al termine superiore della scala.
Per essere più agevole, è consigliabile realizzare più gradini, ma di minor altezza. E ogni rampa dovrebbe avere al massimo 10-12 gradini consecutivi. Le scale in muratura sono previste nel progetto e costruite in fase di edificazione della casa. Nel caso in cui si dovesse inserire una scala nuova in un edificio preesistente, bisogna presentare una pratica edilizia in comune. Inoltre se i due piani collegati appartengono a unità abitative prima indipendenti, la modifica va segnalata al catasto.
Comunque, il progetto deve passare all'approvazione dell'ufficio tecnico comunale ed una volta ultimato deve ottenere l'agibilità.