vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
questa mi lascia dei dubbi
tratto dal nuovo regolamento edilizio del comune di Villorba (TV), valido dal 1/10/2020:

b) Casette da giardino ed opere assimilabili quali legnaie, serre di ferro e vetro, orangerie, ecc. in struttura leggera (legno, PVC, cartongesso, ecc,) non stabilmente infissa al suolo, con le seguenti caratteristiche (DM 2.03.2018 - punto 48):
- limite di n. 1 manufatto per ciascuna unità immobiliare, anche appartenente a una schiera o a un condominio, che usufruisca di un’area scoperta in uso esclusivo, oppure di n. 1 manufatto per condominio nell’area scoperta comune condominiale;
- superficie in pianta non superiore a mq 9,00, altezza massima di m 2,50 al colmo del tetto, sporto max cm 30;
- distanza dalle strade e dalle vedute non inferiore a m 3,00, distanza dai confini non inferiore a m 1,50 (salvo accordo privato tra confinanti);
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Fatto salvo quanto già detto ai post #5 e #8, che evidentemente traggono consistenza da pronunce di sentenze (sicuramente #8) che si sono in più occasioni interessate a tali aspetti

Detto ciò, non è raro che gli strumenti urbanistici locali, di concezione più recente, riportano o favoriscono accordi tra le parti, appunto con disposizioni del tipo
"salvo accordo privato tra confinanti"
è indubbiamente una possibilità per questi casi ma non è la regola universale applicabile ovunque.
 

griz

Membro Storico
Professionista
b) Casette da giardino ed opere assimilabili quali legnaie, serre di ferro e vetro, orangerie, ecc. in struttura leggera (legno, PVC, cartongesso, ecc,) non stabilmente infissa al suolo,
ha scritto di un annesso, non di una piccola costruzione non infissa al terreno come precisato dalle norme, c'è una certa differenza
 

Halby

Membro Attivo
Proprietario Casa
Innanzitutto ringrazio il sito e tutti gli intervenuti, grazie davvero. Per quanto riguarda "l'annesso", preciso che trattasi di una tettoia fotovoltaica piuttosto alta, su base in cemento/calcestruzzo, realizzata nel campo sottostante casa e con quella minore distanza dal confine con l'altro campo per cui quella autorizzazione.
 

griz

Membro Storico
Professionista
Innanzitutto ringrazio il sito e tutti gli intervenuti, grazie davvero. Per quanto riguarda "l'annesso", preciso che trattasi di una tettoia fotovoltaica piuttosto alta, su base in cemento/calcestruzzo, realizzata nel campo sottostante casa e con quella minore distanza dal confine con l'altro campo per cui quella autorizzazione.
la scrittura privata stipulata ha valore solo fino a quando gli interessati sono le persone che l'hanno sottoscritta, se cambia uno dei due, decade. Solitamente i comuni non accettano accordi simili, probabilmente il caso è particolare
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
la scrittura privata stipulata ha valore solo fino a quando gli interessati sono le persone che l'hanno sottoscritta, se cambia uno dei due, decade.
Non sono d'accordo. Inizialmente perché se si è in presenza di una deroga al regolamento edilizio, autorizzata dal proprietario confinante, regolarmente prodotta all'ufficio tecnico comunale. Nel subentro il nuovo proprietario deve rispettare gli accordi e/o vincoli contratti dall'ex proprietario.
 

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