erwan

Membro Assiduo
mi spiace ma non sei credibile: non c'è notaio d'Italia che a leggere simili errori non scoppierebbe a ridere.

:sorrisone::sorrisone::sorrisone:

(ma non si può nemmeno escludere che un notaio ti abbia provato a spiegarti un principio e tu non l'abbia compreso)
 

ferrari domus

Nuovo Iscritto
erwam sei troppo stupido per queste problematiche , tu non vuoi un confronto non hai l'umiltà di dire forse sbaglio...tieniti le tue idee. Spero che chi ha posto il quesito ne cerchi risposta da un Notaio.
 

erwan

Membro Assiduo
mi spiace, ma non è così, come ben sa conto chiunque possegga anche solo un'infarinatura di diritto.
e dal momento che è evidente che un notaio non potrebbe fare affermazioni tanto comiche il problema devi per forza essere tu.
del resto il fatto che a più riprese usi senza alcuna cognizione di causa parole come tutore, legatario, atto pubblico, riduzione, ecc. la dice già lunga.
il fatto poi che invece di citare gli articoli di legge a sostegno delle tue deliranti tesi non ti resti che passare all'insulto leva qualsiasi dubbio residuo sulla tua onestà intellettuale.

visto che invece di finirla quando si era detto sopra insisti passo ad evidenziare gli errori che farebbero inorridire un eventuale notaio (vero dico, non immaginario)
Le donazioni sono un anticipazione dell’eredità e pertanto non se ne può disporne in totale libertà.
falso: si può disporre per donazione anche di tutto il proprio patrimonio, in totale libertà;
l'atto è valido e può essere regolarmente ricevuto dal notaio.
se, EVENTUALMENTE, al momento della morte del donante gli aventi diritto esercitano azione di riduzione, i beni donati potranno essere in qualche modo ripresi, dopo essere stati cumulati con quelli relitti ed aver fatto tutti i calcoli del caso: ma solo in quel momento, non prima!

esempio n°1: il miliardario Tizio, con famiglia, dona all'amante una casa del valore di 10.000 euro.
secondo te potrebbe farlo.
ma il giorno dopo perde tutto al casinò e si suicida.
si apre la successione: quella donazione potrà essere ridotta.

esempio n°2: anche Caio tiene famiglia, ma come unico bene ha una casa del valore di 10.000 euro: la dona all'amante.
secondo te non potrebbe farlo.
ma il giorno dopo vince un miliardo al casinò: l'emozione gli è fatale e muore stroncato da un infarto.
si apre la successione: quella donazione non potrà essere ridotta.
Quando si dona bisogna rispettare quegli eredi che hanno diritto a una quota dell’eredità per legge.
Le persone cui la legge riserva necessariamente una quota di eredità (detti "legittimari") sono: il coniuge, i figli legittimi (cui sono equiparati quelli adottivi), i figli naturali e gli ascendenti (cioè i genitori).
questa l'hai copiata quasi giusta, ma purtroppo per te non capisci neppure come usarla nella discussione...
infatti si parla di eredi solo quando si apre la successione, e non quando si dona.
oltre alle variazioni del patrimonio nel tempo cambiano infatti anche i rapporti personali:

esempio n°1: Tizio, celibe e senza discendenti e ascendenti, dona all'amante una casa del valore di 10.000 euro.
secondo te potrebbe farlo liberamente.
però il giorno dopo si sposa e muore.
quella donazione potrà essere ridotta dalla vedova.

esempio n°2: Caio, che tiene moglie e figli, dona all'amante una casa del valore di 10.000 euro.
secondo te non potrebbe farlo.
però il giorno dopo la sua intera famiglia è sterminata da un agente immobiliare impazzito
quella donazione non potrà essere ridotta.

Il patrimonio ereditario si compone in pratica di due parti: una quota disponibile, che si può donare a chi si vuole, e una quota indisponibile, che per legge viene riservata ai legittimari
beh, questa non sto nemmeno a commentarla o correggerla, è un capolavoro di comicità, un'opera d'arte, come la pietà di Michelangelo!
il patrimonio ereditario (quello cioè lasciato da un morto) di cui si può donare (forse risuscitando e comparendo davanti al notaio in spirito?) una parte a chi si vuole è semplicemente un'idea esilarante....

stampa pure questa mail e falla leggere a qualsiasi notaio: sono sicuro che regalerai anche a lui, come ai lettori di questo topic, un po' di buonumore...

:ok:
 
I

iaragos

Ospite
allora, chiariamo.
il discorso di agente immobiliare è errato per i motivi già detti, ok.
finchè non si apre la successione nessuno può dire assolutamente nulla!
quello che è vero è che i creditori dell'erede estromesso in tutto o in parte dall'eredità, potrebbero agire per la riduzione in via surrogatoria al proprio debitore.
questo in teoria è possibilissimo.
guardando però al caso della nostra signora, non vale la pena tenere in considerazione questa ipotesi perchè:
1- la successione chissà quando si apre;
2- i creditori chissà se vengono a saperlo;
3- i creditori devono avere un credito certo, liquido ed esigibile;
4- per soddisfarsi sull'immobile (vendendolo) debbono prima liberarlo dalla presenza delle figlie
insomma...con tutte queste incognite e incertezze temporali, non ha senso fasciarsi la testa.
piuttosto, fare pure 'sta benedetta donazione, sperare che la madre campi cent'anni (punto 1) e che la gente che la conosce si faccia i cavoli suoi (punto 2)
 

erwan

Membro Assiduo
quello che è vero è che i creditori dell'erede estromesso in tutto o in parte dall'eredità, potrebbero agire per la riduzione in via surrogatoria al proprio debitore. questo in teoria è possibilissimo.
ok
guardando però al caso della nostra signora, non vale la pena tenere in considerazione questa ipotesi perchè:
1- la successione chissà quando si apre;
2- i creditori chissà se vengono a saperlo;
3- i creditori devono avere un credito certo, liquido ed esigibile;
4- per soddisfarsi sull'immobile (vendendolo) debbono prima liberarlo dalla presenza delle figlie
tutto vero, ma che ne sappiamo noi di queste condizioni che elenchi?
in particolare sulla n° 2: dipende dal debito.
se fosse importante non mollerebbero certo l'osso tanto facilmente, e giustificherebbe una loro indagine...
 
I

iaragos

Ospite
ok

tutto vero, ma che ne sappiamo noi di queste condizioni che elenchi?
in particolare sulla n° 2: dipende dal debito.
se fosse importante non mollerebbero certo l'osso tanto facilmente, e giustificherebbe una loro indagine...
sono d'accordo...ma tu non tenteresti scusa? Tra un'esecuzione certa (il bene mi viene intestato per successione) e una incerta (quello di cui stiamo parlando) non vedo il vantaggio di affrontare la prima situazione.
Comunque, parto dal presupposto del quesito della signora: per questioni sue, sua mamma vuole disfarsi della titolarità del suo appartamento prima della sua morte donandolo alle nipoti. quesito: i miei creditori possono fare qualcosa (e io ho inteso che dicesse, ora come ora)?

P.S. ti chiederei di andare a vedere una discussione che ho cominciato nella sezione ipoteche e pignoramenti ("per chi s'intende...") anzitutto per darmi il tuo parere, se non chiedo troppo, ma anche per valutare una terza ipotesi di esito del caso della signora, che non voglio esplicitare qui per ovvi motivi deontologici.
P.P.S.
 

ferrari domus

Nuovo Iscritto
Per evitare che il donante durante la sua vita eluda le norme a tutela dei legittimari con donazioni che favoriscano uno piuttosto che un altro dei legittimari (i questo caso la figlia), la legge prevede che si deve tener conto, al fine del calcolo della massa su cui applicare le quote di legittima, di queste donazioni (art.556 c.c. c.d. Riunione fittizia).
Le donazioni il cui valore eccede la quota disponibile sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (art. 555 c.c.).
Pertanto la Nonna può donare alle nipoti soltanto la quota disponibile e non quella legittima che spetta alla figlia.
Il Notaio che redige l'atto di donazione deve precisare che trattasi di quota disponibile quella che viene assegnata alle nipoti.
 

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