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User_57897

Ospite
Buona domenica a tutti,
lo zio di mia moglie da celibe e nel 1994 le ha donato un immobile. Dopo qualche anno si è sposato e non ha figli. L'immobile è stato venduto nel 2015. Vorrei sapere se la donazione potrebbe essere impugnata dalla moglie o da qualcun altro alla morte dello zio . Attualmente lo zio è proprietario dell' immobile in cui vive con la moglie.
Grazie
Non è chiaro quanto segnali: (1) il soggetto intestatario dell'immobile era, dopo la donazione, era tua moglie? (2) l'immobile è stato compravenduto a terzi da tua moglie? Se così è non sussiste spazio per impugnazione in quanto tutti gli atti sono compiuti tra vivi e sono passati ben oltre sei mesi.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è chiaro quanto segnali:
A me pare tutto chiarissimo.
La moglie ha ricevuto un immobile, e nel 2015 l'ha rivenduto.
Se così è non sussiste spazio per impugnazione in quanto tutti gli atti sono compiuti tra vivi e sono passati ben oltre sei mesi.
E'così, e la moglie attuale del donante potrà "impugnare" la donazione, se la sua legittima sarà lesa.
Cosa c'entrano i sei mesi ?
 
U

User_57897

Ospite
ok. errato il riferimento ai sei mesi. Lapsus. Ma: Se un legittimario che sia un coniuge del soggetto defunto, o qualsiasi legittimo erede ritiene di essere stato privato o semplicemente leso della sua quota di legittima per effetto di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di altri soggetti, egli ha 10 anni di tempo per agire in causa con la cosiddetta azione di riduzione della legittima. Tale termine di 10 anni decorre dalla morte del donante. Tutti i soggetti legittimari possono impugnare le donazioni fatte in vita dal defunto nei confronti di altri, ai fini della loro riduzione, agendo in giudizio. Le eventuali donazioni, se ne sussistono altre, si riducono iniziando dall’ultima fino a risalire al ripristino della quota di legittima.
 
U

User_57897

Ospite
Esattamente. Teniamo sempre comunque presente che deve essere avviata un'azione legale con tutto quanto ne consegue. Anni, ed ovviamente costi. Quando l'oggetto del contendere ha un valore basso tutti perdono alla fine dei conti. Il contendere ha significato quando i valori son tali da aver in cambio un'adeguata corresponsione. Per intenderci: villino con grande appezzamento di terreno in area centrale o semi periferica ha un valore; casetta, cat. A3 un altro, non disprezzabile, casa con cat. A2 valore più alto. Comunque di solito c'è più un timore preventivo che reale nelle situazioni. In ogni caso, quando possibile, meglio prevenire.
 

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