La donazione è stata posta in un atto estraneo che aveva tutt'altro fine. La "genialata" sarebbe che bene o male è in un atto pubblico, peccato che sia in una compravendita mentre sarebbe necessario lo specifico atto di donazione nel quale tu donatario dovresti accettare "con animo grato" come comunemente si scrive e ciò per perfezionare l'atto che quindi ha una sua specifica configurazione e vuole che il donatario accetti per perfezionare l'atto. ma questo per i "Soloni" del forum sono io ed esclusivamente io ad inventarlo chissà per che (mi pagassero). Sin qui l'art. 782 c.c.
Per l'aspetto fiscale concatenato e che segue necessariamente l'atto pubblico (che non c'è stato e da qui l'elusione) vai a vedere l'art. 10 bis dello Statuto del contribuente del 2010. Non fornisce una precisa sanzione ma rinvia alle specifiche amministrative che nel caso di specie saranno quelle per il bollo e registro (artt. 69 e segg. TU registro).
Se nessuno contesta la donazione "indiretta" il tutto andrà tranquillamente avanti per secula seculorum altrimenti potrebbero - dico potrebbero - esserci problemi che dovrai affrontare tu e non quelli che dicono che io sono un povero fissato.