Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità.
Il cliente, tuttavia, può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e dimoduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.pA.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.
Da:
Le nuove norme antiriciclaggio per contanti, assegni, libretti di risparmio nominativi e al portatore at indebitati.it
:daccordo: