Gianco

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Una porta che apre in una proprietà di altri a cosa ti serve, tra l'altro la porta di certo non ti autorizza ad entrare nella sua proprietà e tanto meno di transitarci.
Salvo il caso citato da @Dimaraz, una porta per sua natura permette di accedere e quindi transitare in uno spazio che potrebbe essere un cortile privato ma di uso comune o ad una servitù di passaggio di proprietà privata ma gravata da servitù. Una porta non viene realizzata per il gusto di avere un'aerazione maggiore, ma per permettere il transito. Ovviamente se un accordo, sottoscritto fra le parti, successivo alla sua realizzazione, prevedesse l'eliminazione dell'accesso, dovrebbe stabilire anche la sua riduzione, la sua eliminazione o la sua nuova funzione.
 

griz

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Nessuna "incongruenza" e non vedo perché si dimentichino certe regole:
cita delle "aperture" presenti fin dalla notte dei tempi (anche a catasto)...se suo padre avesse transitato nel terreno altrui avrebbe usucapito una servitù di passaggio.

Magari è una cosa che deriva per "destinazione del padre di famiglia".

In ogni caso resta un pezzo di carta inutile.
sono d'accordo, semplicemente proponevo dei concetti per poter migliorare le relazioni: quella porta non è utilizzabile come tale quindi .....
 

Luigi Criscuolo

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Corte di Cassazione ordinanza 20273/2017: si chiarisce che è illecito aprire un'apertura per installare una porta (anche se di ferro, dalla quale non sia possibile scrutare oltre i confini almeno sinché è chiusa) a meno di 1.5 metri dal confine di un altro fondo, quanto meno quando siano anche solo teoricamente possibili "prospectio" e "inspectio".
 

Gianco

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Corte di Cassazione ordinanza 20273/2017: si chiarisce che è illecito aprire un'apertura per installare una porta (anche se di ferro, dalla quale non sia possibile scrutare oltre i confini almeno sinché è chiusa) a meno di 1.5 metri dal confine di un altro fondo, quanto meno quando siano anche solo teoricamente possibili "prospectio" e "inspectio".
Sul lato ricadente di tale terreno esistono una porta e una finestra (regolarmente accatastate) che sicuramente risultano presenti dagli inizi degli anni 60.
Sei fuori tema!
 

marcanto

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Le aperture cosi come descritte all'inizio sono state create presumibilmente quando le 2 proprietà avevano lo stesso proprietario.
Poi successivamente saranno state trasferite ad altri (successione o alienate) sino ad arrivare alla situazione odierna.
Quindi è vero che si tratta di "destinazione del padre di famiglia" ma allo stato attuale la porta non ha più motivo di essere, se non solo quello di inasprire i rapporti tra i due soggetti.

PS: l'indicata "Corte di Cassazione ordinanza 20273/2017 " non è applicabile al caso per quanto detto qui.
 

Gianco

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Una situazione che si verifica a posteriori dovrà seguire le disposizioni di legge, altrimenti dovrà essere concordata da una scrittura privata.
 

Roberto_1969

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Buonasera a tutti.
Per chiarire la situazione, preciso che la trattasi di un immobile di mia proprietà con una finestra e una porta ricadenti proprio sul terreno del mio vicino. Tale suddivisione era stata compiuta a seguito di un accordo agli inizi degli anni 60 tra mio nonno (precedentemente proprietario di tutto), mio padre (ex proprietario oggi deceduto della mia casa) e mio pro-zio (ex proprietario del terreno posto a fianco della mia abitazione). Verso la fine degli anni 60 mio padre e mio zio trovarono un accordo che permetteva a mio padre a seguito dell'apertura di una porta e una finestra sulla proprietà di mio pro-zio, di utilizzare una striscia di terreno di circa un metro di larghezza delimitata da una rete a fianco la mia casa che permetteva a mia padre di accedere mediante la porta alla parte posteriore la mia abitazione. A seguito di ciò fu realizzato il citato documento scritto a mano con data generica 1969 e sottoscritto solo da mio padre nel quale si sarebbe impegnato alla richiesta di mio pro-zio a chiudere porta e finestra. Poi 25 anni fa mio pro-zio è morto. È rimasto suo figlio che ha provveduto a vendere nel 2008 tale terreno nella sua interezza ad altra persona. Poi nel 2012 è venuto a mancare mio padre e l'anno scorso mia madre. Successivamente io e mio fratello siamo divenuti proprietario ereditano tale immobile. Non vi è stata però fino a oggi nessuna formale richiesta di chiusura di porta e finestra. Ricordo che tali porta e finestra sono regolarmente accatastate. Pochi giorni fa ecco che si fa vivo il proprietario del terreno a fianco la nostra pretendendo la chiusura di porta e finestra. Gli abbiamo detto che saremmo ovviamente disposti a chiudere la porta ma non la finestra, anche perchè ciò creerebbe non pochi problemi all'abitazione. Preciso che la finestra si trova al primo piano. Mi ha risposto... Apri un lucernario....
Domanda..... Cosa fareste al mio posto?
Grazie delle vostre risposte... Saluti.. Roberto.
 

Roberto_1969

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ovviamente il suo obiettivo è quello farmi chiudere porta e finestra in modo che lui possa realizzare un manufatto.... penso un piccolo garage.. a fianco la mia abitazione, superando in tal modo il divieto dei tre metri imposto dalle norme vigenti.. Saluti. Roberto.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Tu hai diritto ad usufruire degli infissi esistenti e lui non può fare nulla per importi la loro chiusura, anche perché renderebbe i vani interessati, attualmente abitabili, in locali di sgombero, con enorme riduzione del valore dell'immobile. Per sua negligenza, avrà pazienza e dovrà rispettare m 3,00 di rispetto dal tuo fabbricato e ti dovrà garantire la servitù di passaggio.
 

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