Angelomario37

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Proprietario Casa
Buona giornata a tutti.
Nell’anno 2010 ho acquistato la mia “prima casa”, collocata in un edificio di 10 piani contraddistinto da:
- due distinte amministrazioni condominiali per altrettante scale interne;
- dieci piani per ciascuna delle due scale;
- due distinti ascensori;
- due appartamenti per ciascun piano dei due condomìni;
- impianti d’illuminazione, riscaldamento, ecc. anch’essi distinti per condominio;
- un appartamento a piano terra rientrante nelle cosiddette “parti comuni”, già adibito in passato ad abitazione del portiere ed ora a sala-riunioni e quant’altro.
Dopo qualche anno dall’avvenuto acquisto rilevo che, oltre all’Amministratore condominiale, esiste anche una finca denominata “Amministr. parti comuni”. Infatti, nell'annuale conto consuntivo che mi riguarda, in detta colonna sono evidenziati crediti o debiti ripartiti, nell'analisi, fra i vari Condòmini.
Di tanto ho avuto recentissima ed incidentale conferma scritta dal nostro stesso Amministratore condominiale il quale, da me consigliato a mezzo e-mail ad indire un’assemblea unitaria delle due scale (essendo amministratore di entrambi i condomini) onde dirimere su questioni attinenti le modalità di conferimento dei rifiuti condominiali, ha dichiarato la propria specifica incompetenza e di aver quindi girato detta richiesta all’”Amministratore delle parti comuni”, in quanto, a suo dire, unico abilitato a procedere in tal senso.
Di tale figura, in verità, non esiste formale traccia nel vigente Regolamento Condominiale.
Inoltre, ignoro se la sua eventuale istituzione e relative nomine siano avvenute con delibera successiva all'adozione del suddetto Regolamento Condominiale oppure in epoca antecedente al mio ingresso. Sta di fatto che in cinque anni “da proprietario” non ho mai preso atto o approvato un qualsiasi documento di natura gestionale debitamente sottoscritto dall’”amministratore delle parti comuni”.
Orbene, sorvolando sulle conseguenziali e scontate considerazioni del tipo “c’è del marcio in Danimarca” ed appellandomi al vostro specifico sapere, buon senso e soprattutto francescana pazienza, chiedo se un’eventuale delibera di nomina comunque adottata dall’Assemblea in epoca anteriore all’avvento della Legge 11 dicembre 2012 , n. 220, possa essere ancora ritenuta legittima, e quindi sopravvivere “per usucapione” (...), alla luce delle vigenti disposizioni di legge che ammettono la figura dell’”Amministratore parti comuni” esclusivamente nei cosiddetti “supercondomìni” che, com’è noto, devono essere composti da più di sessanta Condòmini e mai di meno (a differenza del caso in esame in cui i due condomìni sono costituiti, complessivamente, solamente da quaranta Condòmini).
Pertanto, ove le mie perplessità fossero anche da voi condivise, gradirei acquisire “graditissimi” suggerimenti circa gli opportuni atteggiamenti d'assumere onde non trovarmi un bel giorno in “brache di tela” o, più prosaicamente, “cornuto e mazzolato”.
Con vivissimi ringraziamenti.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
E' proprio vero, esiste questo amletico dubbio: " Ma "l'Amministratore delle Parti Comuni" è "un essere" o "un non essere" ?
Attendiamo la risposta degli esperti !
 

Hug

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Nell'atto di acquisto dell'appartamento come vengono descritte le parti comuni? Puoi riportare copia dell'atto ove sono indicate? Grazie.
 

Angelomario37

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nell'atto di acquisto dell'appartamento come vengono descritte le parti comuni? Puoi riportare copia dell'atto ove sono indicate? Grazie.
Mi par di leggere che non vi sia cenno alcuno alle parti comuni.
 

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Dimaraz

Membro Storico
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Di tale figura, in verità, non esiste formale traccia nel vigente Regolamento Condominiale.

Infatti non serve se ne faccia menzione.

che, com’è noto, devono essere composti da più di sessanta Condòmini e mai di meno

Sbagliato.
Un Supercondominio può esistere quando 2 o più Condomini hanno parti o impianti in comune.
In realtà non si comprende perché si siano definiti 2 Condomini distinti ...quando l'edificio è unico.
Si poteva regolarizzare una unica entità con un solo Codice Fiscale (invece dei 3 che ora servirebbero) ed un unico amministratore.
Si teneva separata la gestione delle 2 scale per tutto ciò che non era "comune a tutti" (Condominio parziale).

L'amministratore dell'attuale Supercondominio deve essere nominato con voto di entrambe le scale, secondo le stesse norme di un Condominio "normale" e identica durata.
Se è stato nominato anni fa, senza che poi si sia deliberato per rinnovo, revoca o nuova nomina...rimane in "prorogatio imperii" (non esiste l'usucapione della mansione)
 

Angelomario37

Membro Attivo
Proprietario Casa
Infatti non serve se ne faccia menzione.



Sbagliato.
Un Supercondominio può esistere quando 2 o più Condomini hanno parti o impianti in comune.
In realtà non si comprende perché si siano definiti 2 Condomini distinti ...quando l'edificio è unico.
Si poteva regolarizzare una unica entità con un solo Codice Fiscale (invece dei 3 che ora servirebbero) ed un unico amministratore.
Si teneva separata la gestione delle 2 scale per tutto ciò che non era "comune a tutti" (Condominio parziale).

L'amministratore dell'attuale Supercondominio deve essere nominato con voto di entrambe le scale, secondo le stesse norme di un Condominio "normale" e identica durata.
Se è stato nominato anni fa, senza che poi si sia deliberato per rinnovo, revoca o nuova nomina...rimane in "prorogatio imperii" (non esiste l'usucapione della mansione)
 

Angelomario37

Membro Attivo
Proprietario Casa
Le ribadisco che la situazione "parti comuni" è ben diversa da quella che lei pone quale base per giustificare l'esistenza (secondo la sua rispettabile convinzione) di un "supercondominio". Infatti esse si limitano esclusivamente all'ingresso principale e relativa "zona franca" nell'androne (quindi, nessun impianto in comune). Inoltre, avendo acquistato l'immobile solo cinque anni fa, non mi sono mai incarognito nel voler conoscere a tutti i costi le ragioni che nel corso di questi ultimi cinquant'anni hanno contribuito a creare una tale situazione. Infine, prendo atto che la cosiddetta "prorogatio imperii" funziona "ad libitum" (ecco, perchè ho abusato, ma solo per facezia, del termine "usucapione" o "prescrizione acquisitiva").
La ringrazio immensamente.
Infatti non serve se ne faccia menzione
Non ho ben capito il senso della frase. Grazie
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Le ribadisco che la situazione "parti comuni" è ben diversa da quella che lei pone quale base per giustificare l'esistenza (secondo la sua rispettabile convinzione) di un "supercondominio".

La mia"rispettabile convinzione"...è Legge!!!... ed è anche "corroborata" da Giuriprudenza!!!

Art. 1117 bis CC
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 14/11/2012 n° 19939

Che ti piaccia o meno, è la "tua convinzione" a mancare di riscontri
(qui si usa il "tu" mentre il "lei è riservato a pochi e/o in particolari occasioni).

com’è noto, devono essere composti da più di sessanta Condòmini e mai di meno

Tu "confondi" l'obbligo di nominare dei "rappresentanti" per le votazioni inerenti gestione ordinaria Supercondominiale...per i soli Condominii con oltre 60 proprietari.
Art. 67 DACC che si applica qualora si evidenzi il caso citato nel 1117bis

Quanto alle "sole" parti comuni da te citate

esse si limitano esclusivamente all'ingresso principale e relativa "zona franca" nell'androne

evidentemente trascuri le fondazioni, i muri maestri ed il tetto (visto che parli di 1 solo edificio con 2 scale).

Il "senso della frase" =non serve che il RdC faccia menzione della necessità e modalità di nomina di un Superamministratore (qualora esista un Supercondominio).
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ps
Infine, prendo atto che la cosiddetta "prorogatio imperii" funziona "ad libitum"

Questa frase è un "nonsense".
Il termine "prorogatio imperii" è l'unico latinismo con cui ci si riferisce giurisprudenzialmente al "mantenimento" delle funzioni di un amministratore condominiale non riconfermato.
Tale "condizione temporanea" anche se potrebbe proeguire per un tempo indefinito ha certamente un termine.

Viceversa l' usucapione (anch'esso eredità latina) è un "istituto giuridico" che permette l'acquisto a titolo originario di un bene...senza limiti di scadenza.
Una volta "accertato" gli effetti non sono più "provvisori".

"Ad libitum" lo puoi usare per esempio quando ti prepari o consumi un cibo.
 

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