ralf

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Io prima mi debbo consultare con Gatta :^^::^^: Propit li vorrebbe entrambi come "guru". Gatta lo è già onorario ,anche se ha una piccola manchevolezza "avatariana" sulla quale glissa con eleganza.:risata::risata:. Il "rude" M.data non mi consente ancora molta confidenza :daccordo:. Però non dispero con entrambi.:fiore::fiore::fiore:. Ennio debbo passare vicino a Brescia prossimamente, così avremo una immagine meno virtuale.Grazie a tutti :ok: e come mi diverto con tutte queste faccine e manine:confuso::confuso:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Completo il mio punto di vista a beneficio della discussione ed a sostegno delle mie tesi :
L'atto pubblico dà certezza" dal punto di vista fiscale: la funzione è quella di dare piena prova ( non è cosa di poco conto ) che, davanti al notaio, le parti abbiano reso le dichiarazioni ivi riportate. La veridicità del contenuto di quelle dichiarazioni è coperta da pubblica fede (anche questo non è poco tanto che l’atto “và smontato” solo previa querela di falso) e pertanto ai fini fiscali la rilevanza dello stesso è elevata tanto più che per le norme vigenti (in tema di antievasione) impongono l'indicazione anche nell'atto di donazione degli estremi degli assegni e bonifici o dei contanti versati al donatario :
Il comma 22 dell'art. 35 del D.l. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla L. 4 agosto 2006 n. 248) testualmente recita: all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica della modalità di pagamento del corrispettivo».
Chiudo e ringrazio delle domande, delle critiche, del dibattito
 

Mhuktidata

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Nel caso in analisi la C.T.P. di Savona, con sentenze n.ro 24 e 25 del 2010, ha integralmente confermato l’avviso di irrogazione di sanzioni emessi dall' Agenzia delle Entrate per il recupero dell'imposta sulle donazioni ( NB: fra estranei non c’è franchigia) relativa a due consegne di rilevanti importi in assegni circolari da un soggetto alla propria fidanzata, e da questa ultima successivamente utilizzati per l'acquisto di un immobile.

Come hai potuto appurare, anche la stessa CT conferma in tutto quanto da me scritto. In effetti, dalla nota a sentenza che hai pubblicato, pare proprio emergere che la CT non ha "sanzionato" la donazione indiretta in sé, ma il fatto che siano state eluse le imposte sulla donazione. Ragionando a contrariis, la CT afferma perciò che la donazione indiretta è valida a tutti gli effetti, e pure il Fisco nulla può avere da eccepire se tutto avviene alla luce del sole e se le imposte, ove dovute, siano state versate.
Se la donazione indiretta fosse stata nulla, infatti, lo spostamento patrimoniale avrebbe integrato un contratto diverso, e la CT non avrebbe emesso sanzioni per il recupero dell'imposta sulle donazioni, ma avrebbe semplicemente sanzionato un'omessa dichiarazione di redditi per un valore pari a quello degli assegni.

Sicché la nota che riporti non è di supporto al fatto che "una donazione (indiretta) di denaro astrattamente và fatta con atto pubblico". È soltanto per la donazione diretta, con la materiale traditio dei danari, che il legislatore prescrive il requisito dell'atto pubblico sotto pena di nullità, e nemmeno in tutti i casi: per esempio non quando la stessa sia di modico valore (e la modicità del valore varia a seconda delle condizioni dei donanti, per cui anche donazioni per decine di migliaia di euro, se i donanti sono facoltosi, rimangono ben valide).

Viceversa qui di donazione indiretta si sta parlando, per il quale è lo stesso legislatore a prescrivere che possano esser fatte anche in mancanza di formalità (vedi art. 809 codice civile). Infatti qui non c'è una traditio dei denari, ma si sfrutta un credito che si vanta nei confronti di una banca per disporre un ordine di pagamento nei confronti di un altro soggetto. Non c'è mai quindi donazione in senso prorpio; però le parti utilizzano negozi giuridici diversi dalla donazione per conseguire uno scopo di liberalità. E tale schema è esattamente conforme all'art. 809 del codice civile.

Infine, la norma che tu citi concerne un problema diverso: non quello della fonte del denaro con cui si paga, ma della modalità di pagamento. È per questo che negli atti si è obbligati a scrivere se si è pagato con assegno bancario, circolare, con cambiali, etc ma, viceversa, non si è obbligati a menzionare da dove provengono i soldi che stanno dietro.

Ribadisco anche che nessun atto pubblico dà certezza dal punto di vista fiscale: non esisterebbero, altrimenti, istituti quali gli accertamenti induttivi, quelli di riliquidazione delle imposte nelle compravendite immobiliari, etc., ma tutti potrebbero restare tranquilli dopo una visitina dal notaio.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
primo intervento del sottoscritto: Da un punto prettamente formale la donazione diretta di denaro và fatta con atto notarile; la donazione indiretta non è sottoposta a specifico atto pubblico ma và dichiarata (era sottinteso: per non avere problemi con il fisco) in sede di atto notarile di compravendita ; è il caso del gentitore che interviene al rogito dichiarando che il denaro utile a comperare la casa intestata al figlio proviene dal suo patrimonio. Se la "donazione" del caso fatta irregolarmente con un bonifico- visto che trattandosi di donazione diretta andrebbe fatta con atto pubblico- emergesse per qualsiasi motivo, non dovrebbe dare adito a sanzioni di rilievo proprio perchè non c'è evasione ( nel caso, sotto il milione di euro non si applicano imposte di donazione). Ma la donazione ( del denaro; evidentemente la risposta era diiretta a chi ha fatto il quesito) come fatta con i crismi dell'atto pubblico puo' risultare importante in sede di accertamento: se il fisco dovesse tentare un accertamento induttivo a carico del figlio che senza reddito ha esborsato decine o centinaia di migliaia di euro risulterebbe opponibile in maniera forte la donazione fatta con atto pubblico; piu' fragile invece risulterebbe la prova data ricostruendo i passaggi del bonifico che potrebbe formalmente anche essere disattesa perchè priva di quella certezza che invece l'atto pubblico sicuramente ha
Sulla donazione indiretta come vedi non c'è contrasto; sulla donazione diretta, oggetto del quesito, mi pare aver dimostrato che invece andrebbe sempre assoggettata ad atto pubblico.
Nel caso della CTP andava versata l'imposta di donazione in conseguenza evidente di atto pubblico ( non esiste un modo per svincolare il versamento della imposta di donazione da un atto che non sia pubblico)

Comunque la mia posizione ritengo sia lineare e chiara; colgo anche che la tua diverge; Il lettore credo che abbia compreso le reciproche posizioni del dibattito e nei suoi comportamenti scieglierà la via preferita. L'obbiettivo di questo confronto era principalmente questo e credi sia stato colto
 

Allen

Nuovo Iscritto
L’acquisto di un immobile da parte di un soggetto privo di un reddito (congruo e dichiarato al fisco) giustificativo della spesa si presta ad essere oggetto di ACCERTAMENTO FISCALE- L’argomento è noto: chi compera un immobile essendo formalmente privo di un reddito dichiarato al fisco rischia grosso . A meno che riesca a vincere la presunzione che tale denaro provenga da redditi leciti opponendo prove documentali certe della diversa legittima provenienza ; in problema sta nel fatto che tale onere probatorio compete al contribuente non al fisco.

Esattamente ciò che è successo a me, tutto si risolve se ci sono le prove dei trasferimenti sui conti correnti, ma l'accertamento dura mesi, forse con un atto notarile avrei risparmiato tempo e soldi.
 

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