pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
I proprietari di un appartamento (marito e moglie) sono deceduti da più di un anno e il loro appartamento è stato messa in vendita dai loro 3 figli sposati e abitanti altrove. Sono amministratore pro-tempore di questo condominio e in quest'anno trascorso ho avuto contatti telefonici solo con uno dei figli che mi ha promesso di saldare tutte le pendenze condominiali allorchè avrebbero venduto l'immobile. Purtroppo le cose non sono andate così, infatti dopo la vendita a Dicembre 2010 il mio interlocutore mi ha risposto che essendo in lite con i suoi fratelli non si assumeva l'onere di pagare gli arretrati condominiali. Io credo di potermi rivalere sul nuovo proprietario anche se ritengo sia ingiusto addebitargli gli arretrati del vecchio proprietario; poi il nuovo proprietario potrà rivalersi sul vecchio. Gradirei avere pareri da chi ne sa piu di me su come devo comportarmi. Grazie
 

acquirente

Nuovo Iscritto
La spesa in oggetto spetta al proprietario precedente al quale l’amministratore dovrebbe richiederla.
Se l’amministratore non dovesse recuperarla, dovrai pagarla tu, (il nuovo acquirente è tenuto in solido con il precedente proprietario) infatti sei tenuto a pagare i debiti del proprietario precedente per le due annualità precedenti il tuo acquisto, salvo farti rimborsare (con tutti i mezzi) da chi te l’ha ceduto.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
credo sia più corretto agire con un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi che avendo acquisito i soldi della vendita hanno sicuramente più soldi nel nuovo proprietario che li ha sborsati. anzi avresti già dovuto farlo non accontentandosti di generiche promesse di pagamento. specie da parte di chi,lontano, sparisce più in fretta. rivalersi sul nuovo proprietario per una tua negligenza la ritengo, perdona la franchezza, una bastardata.
 

castro

Nuovo Iscritto
se ci sono spese condominiali arretrate chi acquista deve rispondere, secondo la legge, dei due esercizi precedenti ovviamente si potrà rivalere sul suo venditore, con una causa se quest'ultimo non giunge a miti consigli.
per evitare questo problema è buona abitudine farsi consegnare il giorno del rogito dai venditori una dichiarazione dell'amministratore che dice che le spese condominiali ordinarie e straordinarie sono saldate fino a quel giorno, in alternativa la stessa lettera può anche presentare un saldo negativo, debito verso il condominio, in questo caso parte del saldo del prezzo andrà intestato direttamente al condominio con un assegno che copra la cifra evidenziata nella lettera dell'amministratore.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x pinomaga: ti sei assunto come amministratore protempore e la cosa non è tanto semplice come si suol dire, ti sei fidato della telefonata che avrebbe pagato le spese di gestione corrente per il periodo e non hai ricevuto riscontro dei versamenti dovevi fare una a.r. di ultimo sollecito e in caso negativo indire un decreto ingiuntivo, senza aspettare di farsela deliberare dall'assemblea, ora la patata è fatta, devi ricuperare i 2 esercizi trascorsi dai nuovi condomini che si avvaleranno nei confronti dei venditori, se ci sono altri sospesi oltre i 2 anni saranno a carico dell'amministratore pro tempore in carica alla data. seguirò l'esito di questa faccenda?? ciao adimecasa Bergamo:triste:
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sono d'accordo che sia una bastardata rivalersi sul nuovo proprietario ma io amministratore conosco solo uno dei 3 fratelli e so dove abita. Il problema è che questi 3 fratelli si odiano tra loro e non hanno alcuna relazione tra loro, l'unico accordo che hanno trovato è quello di vendere l'immobile dei loro genitori e fare un pò di grana. Degli altri 2 fratelli non conosco nomi e indirizzi, pertanto devo rivalermi sul neo proprietario che, secondo legge, dovrà a sua volta fare causa ai 3 fratelli.

Aggiunto dopo 4 minuti :

Caro Guru ho letto la tua risposta e, se ho capito bene, è come dico io, cioè il neo proprietario paga le quote del 2010 e, a sua volta, dovrà rivalersi sul vecchio proprietario moroso. Ri spondimi se ho capito bene, grazie.

Aggiunto dopo 5 minuti :

Caro acquirente, forse non ho capito bene. Io sono l'amministratore e non il vecchio proprietario, quindi non capisco perchè, a tuo dire, devo pagare io le quote relative al 2010 del vecchio proprietario (o meglio dei 3 eredi). Tutti gli altri interlocutori del forum mi hanno confermato che, in caso di mancato saldo del vecchio proprietario, devo rivalermi sul neo proprietario che, a sua volta dovrà rivalersi sui 3 eredi. Vuoi chiarirmi meglio cosa intendi dire nella tua risposta? grazie
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Caro acquirente, forse non ho capito bene. Io sono l'amministratore e non il vecchio proprietario, quindi non capisco perchè, a tuo dire, devo pagare io le quote relative al 2010 del vecchio proprietario (o meglio dei 3 eredi). Tutti gli altri interlocutori del forum mi hanno confermato che, in caso di mancato saldo del vecchio proprietario, devo rivalermi sul neo proprietario che, a sua volta dovrà rivalersi sui 3 eredi. Vuoi chiarirmi meglio cosa intendi dire nella tua risposta? grazie

scusa, ho letto male io................. io parlavo dei doveri dell'acquirente............. mi e' sfuggito che tu sei l'ammnistratore e non il nuovo proprietario.
ciao
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Si ha compreso bene

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23686/2009) ha stabilito che il condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non è stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti. La Corte ha infatti evidenziato che “-testualmente- in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.Per cui le spese reclamate dal condominio dopo la compravendita le deve pagare il compratore salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore previo specifica intimazione ed in caso di infruttuosità previo specifica azione legale
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Messaggio per GURU (Ennio Alessandro Rossi). Ho capito che mi devo rivalere sul neo-proprietario ma tenevo a precisare che le spese condominiali non pagate dal vecchio proprietario sono relative al periodo 1/1/2010 - 31/12/2010 e il rogito notarile è stato stipulato il 23/12/2010. Grazie comunque per la risposta esaustiva
 

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