Gianco

Membro Storico
Professionista
Questa era la mia domanda:
Poiché il conduttore intende proseguire alla condizioni in essere, non da alcuna disdetta, mentre il locatore gli comunica l'aumento del canone. In questo caso, l'affittuario non ha abbandonato di sua sponte, ma davanti ad una richiesta, magari esosa con scopo, è costretto a recedere, abbandonare. In questo caso, l'indennità d'avviamento gli è dovuta? Se la risposta fosse negativa, il locatore aggirerebbe la legge per negare il diritto del locatore.
E questa è la conferma del mio punto di vista:
Se non lo accetta e lascia i locali ha diritto all'indennità di avviamento (se previsto per la tipologia di attività esercitata come disposto dalla legge) perché il contratto è stato disdettato dal locatore.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Quale sarebbe lo scopo di citarmi
Lo scopo è chiarire cosa si intende per possibilità da parte del locatore di "aumentare" il canone di affitto.
Esistono contratti commerciali con canone a scaletta, dove gli aumenti sono previsti nel contratto stesso.
In mancanza di accordo per canoni a scaletta, il locatore può solo adeguarlo/aggiornarlo in base all'indice Istat se così è previsto.

Nei contratti commerciali la clausola relativa all'Istat recita:
Aggiornamento periodico del canone di locazione
Ai sensi dell'articolo 32 della legge 392/1978 il canone di locazione dovuto dalla conduttrice sarà automaticamente adeguato ogni anno nella misura del 75% della variazione ISTAT dell'anno precedente. La comunicazione di adeguamento verrà inviata a mezzo raccomandata a cura del locatore.

Si tratta appunto di "aggiornamento" e "adeguamento" (seppure comporti un aumento) del canone, non di una rinegoziazione, che non è prevista.

Proprio leggendo con attenzione i post precedenti si evince che l'argomento della discussione è la rinegoziazione di un nuovo canone alle scadenze contrattuali.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
A cui si era già risposto
A cui in precedenza si era risposto invece in modo piuttosto equivocabile
Perché se vuole rimanere paga l'aumento oppure recede.
... riferendosi al conduttore.

Cosa in sostanza poi smentita da tutti.

L'importante è pervenire alla risposta corretta da dare all'OP: che aveva capito benissimo già al post #3
Grazie. Quindi comprendo che la risposta è che anche dopo i 12 anni va corrisposta l'indennità.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Attento @basty : @Dimaraz potrebbe dirti di (ri)leggere il post n. #10!
Per lui il termine "recedere" è "figurativo"; l' "abbandono" (che come ha notato @Nemesis è un termine improprio) significa rilascio dei locali.

Quando non si usano i termini corretti i fraintendimenti sono sempre possibili!
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
@uva: Dimaraz può dirmi e dirci quello che vuole. Se ci invita ad un aperitivo, è anche più gradito. è giusto l'ora.
E non mi interessano le polemiche fini a se stesse.

Il nostro locatore chiedeva se può liberamente ri-contrattare le condizioni economiche del contratto commerciale al 12° anno, senza pagare dazio: la risposta è NO.

Il resto.... 🚭

ps: prego notare di quanto si sono arricchite le "faccine" (io non le avevo ancora viste)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
[
Se abbandona prima della scadenza non ha diritto all' avviamento.
Proprio leggendo con attenzione i post precedenti si evince che l'argomento della discussione è la rinegoziazione di un nuovo canone alle scadenze contrattuali.

...e sulla quale ho negato unicamente l'affermazione/conclusione del postante:

Questo di fatto impedisce di rinegoziare con il conduttore un nuovo canone di locazione.

Fissiamo il punto:

-Non vi è nessun impedimento (alla seconda scadenza di un 6+6) ad un aumento del canone.

Le conseguenze saranno in funzione delle azioni/decisioni del conduttore.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il nostro locatore chiedeva se può liberamente ri-contrattare le condizioni economiche del contratto commerciale al 12° anno, senza pagare dazio: la risposta è NO.

La risposta è: dipende.

Se contrattualmente non era previsto alcun adeguamento/aumento... il locatario ha facoltà di cessare (al termine del 12* anno) ed ottenere l'avviamento (se rientra nei casi previsti)

Se era previsto l'adeguamento/aumento... il locatario che non rinnova non ha diritto all'avviamento

Se il locatore "pretende" un aumento non previsto o superiore a quanto previsto allora il locatario ha facoltà di non rinnovare e gli dovrà essere liquidato l'avviamento.


Va da se che tutto si gioca fra la convenienza, per il locatario, di dover traslocare (costa comunque un botto) e la somma che gli dovrà essere corrisposta.

E' intellegibile anche ai duri di comprendonio?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non vi è nessun impedimento (alla seconda scadenza di un 6+6) ad un aumento del canone.
Il contratto, se non sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza, si rinnova tacitamente di sei anni.
Quindi, il canone può aumentare solamente per un massimo pari al 75 per cento delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (se così era stato convenuto tra le parti).
E così anche alle successive scadenze.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Fissiamo il punto:
Il punto è il seguente.

Secondo te:
Alla scadenza del 12esimo anno il locatore può sempre e comunque rinegoziare il canone con il conduttore (proponendone uno maggiore, NON solo l'adeguamento Istat)?

Oppure il locatore ha questa facoltà di rinegoziazione solo se ha inviato disdetta al conduttore, osservando il preavviso di 12 mesi?

(Tutto ciò indipendentemente dalle successive decisioni del conduttore).
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto