zanto

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
il mio quesito riguarda delle problematiche di infiltrazione provenienti da un terrazzo a livello ad uso esclusivo posto all'ultimo piano e alla relativa ripartizione delle spese.
L'amministratore finora ha sempre applicato l'art.1123 del cc sostenendo che gli interventi sono stati mirati al bocchettone del terrazzo in questione che raccoglie le acque del tetto sovrastante, e quindi ripartendo la spesa secondo i millesimi di tutti i condomini.
Andando ad approfondire la questione ho visto che la giurisprudenza in casi come questi, uso esclusivo, invece indica come riferimento l'art 1126, con ripartizione spesa 1/3 proprietario e 2/3 condòmini sottostanti nella verticale.
Mi sapete aiutare nel capire quale è il giusto modo di ripartire le spese? grazie
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Professionista
Buonasera @zanto, la Suprema Corte ha affrontato abbastanza recentemente questo problema con la sentenza 27154/2014 riguardante la ripartizione delle spese degli elementi considerati accessori del tetto:
“A prescindere dal fatto che la copertura del fabbricato sia costituita da tetto a falda o da lastrico solare di proprietà esclusiva, l’esistenza delle gronde rimane indispensabile per raccogliere e smaltire le acque piovane – poiché le stesse – convogliano le acque meteoriche dalla sommità dell’edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono quindi funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura, salva anche la facoltà di un uso più intenso che, compatibilmente con il disposto dell’art. 1102 c.c., possa farne il proprietario del terrazzo stesso per suoi usi”.
Pertanto, “la proprietà esclusiva del lastrico o terrazzo dal quale provengano le acque che si immettono nei canali non muta questo regime, giacché l’art. 1126 c.c. disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso e non di altre parti dell’immobile, la cui esistenza è, per esso, indipendente da quella del lastrico, salvo che altrimenti risulti espressamente dal titolo”.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Se il danno è causato dal bocchettone che raccoglie le acque meteoriche del tetto l'amministratore fa bene ad applicare l'art. 1123 c.c. nella ripartizione del danno
 

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