Qui ho dei dubbi, e forse non condivido: hai ragione se si ripara. Ma se si deve sostituire, nella prassi la sostituzione è a carico del locatore.
In linea di massima hai ragione, è una spesa straordinaria. Però in questo caso in particolare, considerando che il conduttore ha ricevuto in dotazione uno scaldabagno nuovo e l'ha utilizzato solo lui, è evidente che la riparazione spetterebbe a lui. Se però è antieconomico ripararlo piuttosto che sostituirlo ?
Forse potrebbe accordarsi col locatore per fare a metà.
 
Forse potrebbe accordarsi col locatore per fare a metà.
In genere quando gli interventi sono costosi e di dubbia competenza, io propongo sempre questa soluzione se l’inquilino (pochi) è di lunga data.

Quanto ad un mio personale atteggiamento, tenderei a dire che un apparato/ impianto indispensabile per la abitabilità dei locali, come possiamo considerare la caldaia o il boiler, tenderei a dire che quando necessita la sostituzione, ciò competa sempre al proprietario .
Invece se si affitta arredato, riterrei opportuno specificare che gli elettrodomestici forniti sono affidati in uso fin che funzionano, ma non verranno sostituiti, salvo sia applicato un canone sensibilmente più alto rispetto al vuoto.
 
Ultima modifica:
sarebbe come se il conduttore pagasse la caldaia nuova. Non tocca alui
Dipende. Non è così scontato. Se un conduttore entra in un appartamento con la caldaia nuova, ci rimane 20 anni e poi la caldaia si guasta per deperimento, dove sta scritto che la deve sostituire il locatore ? Secondo me il conduttore ha l'obbligo di restituire l'immobile con la caldaia funzionante, salvo il deperimento d'uso. Che non vuol dire deperimento di 20 anni, ma del periodo d'uso inferiore alla vita media di una caldaia.
 
Dipende. Non è così scontato. Se un conduttore entra in un appartamento con la caldaia nuova, ci rimane 20 anni e poi la caldaia si guasta per deperimento, dove sta scritto che la deve sostituire il locatore ? Secondo me il conduttore ha l'obbligo di restituire l'immobile con la caldaia funzionante, salvo il deperimento d'uso. Che non vuol dire deperimento di 20 anni, ma del periodo d'uso inferiore alla vita media di una caldaia.
Credo che la tua opinione si discosti e di molto dalla prassi corrente: basta consultare le tabelle delle varie associazioni di categoria (proprietari o inquilini) : la sostituzione per deperimento, come la chiami tu, è la classica manutenzione straordinaria la cui competenza è attribuita al locatore.

Il CC impone al locatore di consegnare e mantenere l'u.i., atta al pacifico godimento

La risposta anche ai miei e tuoi dubbi sta negli art. 1575 e 1576 del c.c.
 

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