vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
In tal caso quindi volendo un "pignolo" dettaglio sull'immobile è opportuno farsi aiutare da un tecnico?
non è un dettaglio "pignolo" è una prassi oculata: la semplice visita di un immobile non ti farà capire se lo stato attuale dell'immobile è conforme con quanto depositato presso l'ufficio urbanistica del comune, e quindi capire se ci sono abusi, sanabili o insanabili.
I vizi occulti si chiamano così proprio perché non si vedono ma si palesano solo quando succede qualcosa,
La conformità degli impianti non è richiesta nella compravendita immobiliare anche se per evitare problemi il venditore è meglio che dichiari la conformità o la non conformità degli impianti rispetto all'epoca di costruzione o dell'ultima manutenzione.
 

casa1

Membro Junior
Proprietario Casa
non è un dettaglio "pignolo" è una prassi oculata: la semplice visita di un immobile non ti farà capire se lo stato attuale dell'immobile è conforme con quanto depositato presso l'ufficio urbanistica del comune, e quindi capire se ci sono abusi, sanabili o insanabili.
I vizi occulti si chiamano così proprio perché non si vedono ma si palesano solo quando succede qualcosa,
La conformità degli impianti non è richiesta nella compravendita immobiliare anche se per evitare problemi il venditore è meglio che dichiari la conformità o la non conformità degli impianti rispetto all'epoca di costruzione o dell'ultima manutenzione.
Si; l'agente non ha le competenze per certificare la conformità urbanistica di un immobile.
Quindi dovrebbe essere il primo a chiedere o suggerire la consulenza di un tecnico, per la verifica della regolarità catastale e urbanistica.
Quindi per farla semplice semplice: visualizzo un immobile di mio gradimento, contatto la relativa agenzia per un sopralluogo, lo reputo "a vista" di mio gradimento, acquistabile, contatto un tecnico e una seconda volta l'agenzia per altro sopralluogo (con tecnico al seguito), dopodichè lascio ancora in sospeso con l'agenzia e faccio eseguire al tecnico tutte le verifiche necessarie prima dell'eventuale proposta d'acquisto? E' questa la prassi più idonea secondo voi per evitare "fregature" , sorprese? Scusate se chiedo in maniera così elementare ma sono veramente una capra in materia, mai mi è capitato di trattare questioni di compravendita in vita, e sono un fifone, malfidente, forse proprio perchè è un mondo totalmente sconosciuto ai miei occhi.
Grazie per le risposte già date e le eventuali ulteriori che vorrete darmi.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
dopodichè lascio ancora in sospeso con l'agenzia e faccio eseguire al tecnico tutte le verifiche necessarie prima dell'eventuale proposta d'acquisto?
L’alternativa è quella di firmare una proposta di acquisto con condizione sospensiva relativa alla verifica positiva della regolarità urbanistica e catastale.
In ogni caso è responsabilità del venditore vendere un immobile regolare: se promette in vendita un immobile che non lo è, rischia di essere inadempiente se non regolarizza prima del rogito.
Alcune agenzie , però, fanno fare i controlli tramite tecnico di loro fiducia, e quindi possono già fornire informazioni complete.
 

casa1

Membro Junior
Proprietario Casa
In ogni caso è responsabilità del venditore vendere un immobile regolare: se promette in vendita un immobile che non lo è, rischia di essere inadempiente se non regolarizza prima del rogito.
Però...devo aver letto da qualche parte in rete che le dichiarazioni del venditore sul preliminare o proposta, quadanche in malafede non rendono nullo l'atto. Sicchè io l'ho interpretata come il venditore mi scrive che è tutto ok, che l'immobile è conforme, poi il notaio mica è addetto a tali verifiche (così come il mediatore), e quindi l'atto si conclude regolarmente. Se poi venissi a scoprire dei vizi di qualsiasi natura non dichiarati dal venditore in buonafede o mala, sostanzialmente a quel punto mi attaccherei al beep e dovrei sanare a mie spese senza nemmeno potermi rivalere legalmente sul venditore in quanto l'atto ritenuto idoneo, regolare.
Ho inteso bene?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
L'atto pubblico che ha ad oggetto un immobile irregolare dal lato urbanistico è nullo!
Il contratto nullo
  1. quando è contrario a norme imperative (art. 1418, 1° comma, c.c.): Ad esempio è nullo l’atto costitutivo di una spa che ha un oggetto sociale illecito come la produzione e la vendita di stupefacenti;
  2. quando è mancante di uno dei suoi requisiti essenziali (art. 1418, 2° comma, c.c.); Ad esempio è nulla una donazione stipulata per scrittura privata o senza testimoni;
  3. il contratto è altresì nullo in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge (art. 1418, 3° comma, c.c.): Negli ultimi anni sono proliferate le ipotesi di nullità soprattutto con riguardo agli atti notarili di trasferimento immobiliare. Basti pensare alla normativa sulla conformità catastale che sancisce la nullità di tutti gli atti nei quali non vi sia la dichiarazione da parte dell’intestatario della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto. Si pensi alla normativa sulla regolarità urbanistica che sancisce la nullità degli atti dove il venditore non dichiari gli estremi del permesso di costruire del fabbricato.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'atto pubblico che ha ad oggetto un immobile irregolare dal lato urbanistico è nullo!
No.
L'atto è nullo se:
- il venditore non dichiara in atto in forza di quale titolo è stato costruito l’immobile che intende alienare, avendo cura di riportare gli estremi completi del titolo stesso;
- il venditore dichiara che l’immobile è stato costruito in forza di un titolo abilitativo che poi si dimostra inesistente o riferito a un fabbricato diverso da quello venduto;
Quindi l'atto resta valido se il venditore dichiara in atto gli estremi del titolo in forza del quale è stato costruito il fabbricato anche se poi si dimostri che il manufatto è stato realizzato in maniera più o meno difforme rispetto a quanto previsto dal titolo stesso.
 

griz

Membro Storico
Professionista
Quindi l'atto resta valido se il venditore dichiara in atto gli estremi del titolo in forza del quale è stato costruito il fabbricato anche se poi si dimostri che il manufatto è stato realizzato in maniera più o meno difforme rispetto a quanto previsto dal titolo stesso.
rimangono però a carico suo le responsabilità delle opere abusive
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
devo aver letto da qualche parte in rete che le dichiarazioni del venditore sul preliminare o proposta, quadanche in malafede non rendono nullo l'atto.
Corretto, con le precisazioni di Nemesis.
Ma se l’immobile non è regolare, la responsabilità contrattuale è del venditore; certo prima del rogito vanno fatti fare i controlli comunque, perché non ci si può fidare troppo delle dichiarazioni altrui.
 
Ultima modifica:

Gianco

Membro Storico
Professionista
No.
L'atto è nullo se:
- il venditore non dichiara in atto in forza di quale titolo è stato costruito l’immobile che intende alienare, avendo cura di riportare gli estremi completi del titolo stesso;
- il venditore dichiara che l’immobile è stato costruito in forza di un titolo abilitativo che poi si dimostra inesistente o riferito a un fabbricato diverso da quello venduto;
Quindi l'atto resta valido se il venditore dichiara in atto gli estremi del titolo in forza del quale è stato costruito il fabbricato anche se poi si dimostri che il manufatto è stato realizzato in maniera più o meno difforme rispetto a quanto previsto dal titolo stesso.
Dipende da quando è stato costruito!
Fu introdotta per la prima volta in Italia dall'art, 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; con la legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge Ponte) l'obbligo della licenza edilizia venne esteso a tutto il territorio comunale (nel centro abitato e fuori) rimanendo comunque gratuita. Con la legge 28 gennaio 1977, n.
 

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