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io avevo scritto questo che non sembra che sia differente.Sentenza alla mano, posso dirvi che il giudice ha applicato l'art 720 c.c.
secondo me è più probabile che il CTU nella sua relazione abbia scritto che la casa, stante la situazione (coniuge superstite con diritto di abitazione difficilmente sloggiabile) era invendibile e siccome c'era un gruppo che voleva sciogliere la comunione ed un altro gruppo che non lo voleva sciogliere, il giudice ha usato una soluzione che ha accontentato tutti e due i gruppi: chi voleva sciogliere ha preso la sua parte e chi voleva stare in comunione è rimasto.
Come dicono gli albionici di Brexit "to kill two pigeons with one stone" ovvero "prendere due piccioni con una fava"
Il proprietario non può che essere colui che ha acquistato e detiene il diritto di proprietà da solo o con altri. Gli altri erano proprietari.Alla luce della divisione, e quindi della successione chi è il proprietario dell'immobile??
Perché se ho inteso bene, in quel caso il creditore avrebbe dovuto, entro 90 giorni (art 2825) spostare la ipoteca su un bene di proprietà del debitore. Non poteva lasciare una ipoteca su un bene che formalmente non è mai appartenuto al debitore. (Per curioso effetto dello art 757)mi spieghi perché tiri in ballo il 757 del c.c.
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