Circa la burocrazia per il cambio culturale, sapevo ciò che ha postato Seth, e credevo non fosse oneroso: mi sembra un adempimento analogo alla dichiarazione redditi. Semmai l'onere nasce da quanto risulta coltivato.
Comunque nei comuni nella lista non è dovuta l’IMU sui terreni agricoli.
sono esenti dall’IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni IMU si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze
www.finanze.gov.it.
In tali casi va barrata la casella “IMU non dovuta” (colonna 9).
In italiano il succo è questo e da ciò, per logica, si dovrebbe dedurre che se nessuno ha lavorato il terreno, nessuno ha tratto reddito perciò nessuno deve pagare per il reddito agrario che non c'è stato!
Più che per logica, sotto il profilo teorico un terreno incolto non produce reddito.
Ma il Fisco è il braccio operativo della politica socioeconomica: e potrebbero entrare altre logiche, ad esempio scoraggiare la detenzione di vaste aree incolte: e che la legislazione favorisca i coltivatori diretti rispetto alla semplice proprietà lo si riflette anche dalla durata minima dei contratti di affitto agrari.
Non è il primo caso in cui vengono tassati redditi inesistenti (ad es i redditi nominali in caso di morosità dell'inquilino, specie se diverso da residenziale)
Questo caf infatti sostiene che anche se non lavoro i terreni, non sono dati in affitto, sono incolti e abbandonati, sul proprietario grava conunque tutto l'IRPEF, sia per il reddito dominicale, sia per il reddito agrario.
Vorrei sapere se questa
è anche la tua interpretazione, o tu ne hai una diversa?
Si, purtroppo.
Vedi questa appendice alle istruzioni
Variazioni di coltura dei terreni
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell’ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presentata.
Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).