Vittorio1

Nuovo Iscritto
A causa delle piogge battenti e delle lesioni sulla facciata, vi sono state delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento di un condomino. Vorrei gentilmente sapere se, le spese sostenute dal proprietario per la pitturazione, toccano al condominio ed eventualmente in che modo ripartirle
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Benvenuto in Propit Vittorio1.
In attesa che qualche esperto o utente del forum ti risponda, ti ricordo che secondo la netiquiette scrivere un post in maiuscolo corrisponde ad urlare, ed inoltre è vietato dal regolamento del forum.;)
Ti aspettiamo ancora con le tur domande e con i tui contributi.:D
 

Vittorio1

Nuovo Iscritto
Ho scritto tutto maiuscolo perchè mi porto dietro vecchie abitudini scolastiche. Non volevo offendere nessuno.
Chiedo umilmente scusa.
Grazie per avermelo riordato.
 

Gatta

Membro Attivo
Il quesito posto dall'utente potrebbe anche coinvolgere l'ambito assicurativo.Ma,purtroppo,le polizze globali fabbricato prevedono la copertura soltanto in caso di rottura tubazioni,condutture etcetera.
Pertanto la fattispecie va esaminata sotto il profilo della comproprietà sulle parti di interesse comune ex art.1117cc nella cui elencazione figura appunto anche la facciata (comma 1 detta norma).
Ciò chiarito, le spese di cui si deve far carico il condominio vanno ripartite secondo il criterio di cui all'art.1123cc,come ben dice il nostro Guru geom.Giovannelli.
Riteniamo caro nuovo utente Ti esserTi stati esaustivi ed esprimiamo il nostro compiacimento per esser entrato nel nostro Forum.
Gatta
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Le spese per la pitturazione spettano al condominio.
Nella ripartizione di questa spesa il condòmino deve partecipare, in quanto vi è uno sdoppiamento tra la veste di proprietario danneggiato (Avente diritto) e la veste di condòmino danneggiante (Responsabile dei danni).

Nel caso da infiltrazioni d' acqua dalle parti comuni derivi danno ad una proprietà esclusiva, il condòmino danneggiato può agire, a norma dell’art. 2051 c.c., nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni sofferti, ponendosi nella veste di terzo nei confronti del condominio stesso quale soggetto tenuto alla custodia ed alla manutenzione degli impianti comuni (Cass. 11-2-1987, n. 1500). Il risarcimento, che è comprensivo di tutti gli oneri necessari al ripristino delle parti, dei rivestimenti e degli arredi danneggiati, fa carico a tutti i condòmini, in proporzione alle quote millesimali di proprietà, dedotta l’eventuale somma corrisposta, sempre a titolo di risarcimento, dalla compagnia assicuratrice.

Buona vita!
 

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