arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
benissimo. è ora di saperlo. senza dispendio di danaro. Comunque alla conservatoria ci sono gli atti dei notai precedenti. quelli defunti. Non si butta via niente, come il maiale.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
credo non costi nulla. L'estratto della tua proprietà. Non altro. poi vi è la conservatoria notarile, là puoi verificare i precedenti contratti della tua casa
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il fatto di aver asfaltato il lastrico non significa che sia calpestabile, tale requisito è dato dal calcolo al momento della sua realizzazione. E' un dato di progetto esecutivo o comunque come variante del progetto esecutivo ("as built" cioè come costruito): a posteriori lo si capisce dalla struttura del solaio del lastrico se può essere calpestabile, cioé ospitare stabilmente più persone. Il fatto che non sia calpestabile non significa che una o più persone non possano camminarci sopra per fare la manutenzione del lastrico medesimo.
Un indice a favore della calpestabilità del lastrico, e quindi al suo uso, è la presenza di un parapetto o di una ringhiera perimetrale alta almeno 1,0 m.
Un indice a sfavore e la presenza della sola guaina impermeabile, perché può significare che è una copertura.
Per quanto concerne il dilemma sulla proprietà di questo lastrico devi recarti alla conservatoria. La Napoli 1° dovrebbe essere il centro storico e le zone adiacenti; la Napli 2° è la periferia le zone di nuova urbanizzazione; la Napoli 3° sono i comuni della provincia della città.
Anche presso il Notariato puoi trovare la copie degli atti redatti dai Notai ritirati dalla professione.
 

geopolis300

Membro Attivo
Proprietario Casa
credo non costi nulla. L'estratto della tua proprietà. Non altro. poi vi è la conservatoria notarile, là puoi verificare i precedenti contratti della tua casa
molto gentile, grazie mille. potrò disturbarti prossimamente per qualche altra informazione?
Il fatto di aver asfaltato il lastrico non significa che sia calpestabile, tale requisito è dato dal calcolo al momento della sua realizzazione. E' un dato di progetto esecutivo o comunque come variante del progetto esecutivo ("as built" cioè come costruito): a posteriori lo si capisce dalla struttura del solaio del lastrico se può essere calpestabile, cioé ospitare stabilmente più persone. Il fatto che non sia calpestabile non significa che una o più persone non possano camminarci sopra per fare la manutenzione del lastrico medesimo.
Un indice a favore della calpestabilità del lastrico, e quindi al suo uso, è la presenza di un parapetto o di una ringhiera perimetrale alta almeno 1,0 m.
Un indice a sfavore e la presenza della sola guaina impermeabile, perché può significare che è una copertura.
Per quanto concerne il dilemma sulla proprietà di questo lastrico devi recarti alla conservatoria. La Napoli 1° dovrebbe essere il centro storico e le zone adiacenti; la Napli 2° è la periferia le zone di nuova urbanizzazione; la Napoli 3° sono i comuni della provincia della città.
Anche presso il Notariato puoi trovare la copie degli atti redatti dai Notai ritirati dalla professione.
ti ringrazio per la tua esaudiente risposta. un saluto
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ti ringrazio per la tua esaudiente risposta. un saluto
scusa ma ho fatto un pò di confusione tra agibilità (possibilità a permanere per diverse persone per tutto il tempo che vogliono) e calpestabilità.
La prima si verifica con la struttura del solaio del lastrico e per la presenza di un parapetto o ringhiera alta almeno 1,0 m.
La calpestabilità é una caratteristica secondaria per essere calpestabile un lastrico solare deve avere la guaina impermeabilizzante protetta in modo che le gambe delle sedie o i piedi dei tavoli con l'esposizione al sole non buchino l'impermeabilizzazione. Ti voglio vedere camminare sull'asfato verso le tre del pomeriggio in una giornata di luglio: ci lasci le scarpe.

credo non costi nulla.
non è vero le copie degli atti si pagano e non credo che siano subito disponibili; bisogna aspettare qualche giorno.
 

geopolis300

Membro Attivo
Proprietario Casa
scusa ma ho fatto un pò di confusione tra agibilità (possibilità a permanere per diverse persone per tutto il tempo che vogliono) e calpestabilità.
La prima si verifica con la struttura del solaio del lastrico e per la presenza di un parapetto o ringhiera alta almeno 1,0 m.
La calpestabilità é una caratteristica secondaria per essere calpestabile un lastrico solare deve avere la guaina impermeabilizzante protetta in modo che le gambe delle sedie o i piedi dei tavoli con l'esposizione al sole non buchino l'impermeabilizzazione. Ti voglio vedere camminare sull'asfato verso le tre del pomeriggio in una giornata di luglio: ci lasci le scarpe.


non è vero le copie degli atti si pagano e non credo che siano subito disponibili; bisogna aspettare qualche giorno.
credo sia calpestabile in quanto ha le travi in ferro. presumo, da profano, che sia calpestabile.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
In ragione della sua funzione principale di copertura dell’edificio condominiale, il lastrico si presume, ex art. 1117 c.c., di proprietà comune, a meno che il contrario non risulti in maniera chiara e inequivocabile dal titolo, ossia dall'atto pubblico di compravendita o dal regolamento di condominio.
Ove il lastrico solare sia di uso esclusivo, in tutto o in parte, la norma di riferimento non è già l’art. 1123, 1° comma c.c., quanto piuttosto l’art. 1126 c.c., che individua la misura del contributo dovuto rispettivamente dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e ricostruzione sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) tra l'utilità connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare e l'utilità, ritenuta dalla norma come prevalente, connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione cui il lastrico solare adempie a vantaggio di tutti i condomini (Cass. 09/11/2001, n. 13858).
 

geopolis300

Membro Attivo
Proprietario Casa
In ragione della sua funzione principale di copertura dell’edificio condominiale, il lastrico si presume, ex art. 1117 c.c., di proprietà comune, a meno che il contrario non risulti in maniera chiara e inequivocabile dal titolo, ossia dall'atto pubblico di compravendita o dal regolamento di condominio.
Ove il lastrico solare sia di uso esclusivo, in tutto o in parte, la norma di riferimento non è già l’art. 1123, 1° comma c.c., quanto piuttosto l’art. 1126 c.c., che individua la misura del contributo dovuto rispettivamente dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e ricostruzione sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) tra l'utilità connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare e l'utilità, ritenuta dalla norma come prevalente, connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione cui il lastrico solare adempie a vantaggio di tutti i condomini (Cass. 09/11/2001, n. 13858).
quindi il contenuto dell'atto di compravendita che ho pubblicato lo contempla????
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se nell'atto non è specificato l'acquisto del lastrico solare l'acquisto è limitato al volume compreso nel piano e quindi alla planimetria catastale. Il lastrico solare è di proprietà del proprietario dell'area sulla quale è stato realizzato l'edificio, il quale dovrà avere l'accortezza di riservarsi la proprietà negli atti di vendita. Egli ha diritto di sviluppare l'eventuale volume edificabile. Vero è che il proprietario dovrebbe avere realizzato una scale per potervi accedere. In alternativa, se risulterà proprietario, dovrà chiedere al condominio il permesso a titolo oneroso di estendere la scala fino al lastrico. Se tutto l'immobile è stato ceduto, esso diventa condominiale.
 

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