Quindi se nell'atto di compravendita si specifica che "sarà denunciato al competente ministero mediante presentazione della denuncia al soprintendente al fine dell'esercizio da parte del ministero per i beni culturali" e che "gli effetti giuridici attivi e passivi della compravendita decorreranno con effetto ex tunc dal giorno in cui si sarà verificata la condizione suddetta", (e si conserva anche la ricevuta di avvenuta consegna ai Beni Culturali della notifica), si è a posto senza dover avverare ancora. E' quello che mi pare di capire da tutti questi interventi molto utili e interessanti.
Continua a sfuggirmi il senso quindi di un secondo atto per avverare una cosa che è già avvenuta, a chi giova in termini pratici? Avete un esempio pratico di cosa potrebbe succedere se si segue la linea del solo atto sospensivo? (scusate se non uso termini tecnici, spero di essere chiara...)