milabono

Membro Junior
Impresa
La nostra società immobiliare ha locato al Ministero dell'Economia e delle Finanze degli uffici. Alla prima scadenza non abbiamo concesso la riduzione del 10% ai sensi del comma 478 della Legge 23/12/2005, n.266. Il Ministero ha considerato il contratto scaduto, ma occupa ancora i locali. Ci hanno detto che pagheranno l'indennità di occupazione e non più il canone senza specificare altro. Non è che l'indennità è fissata da una qualche legge e sarà inferiore al canone concordato in contratto?
 
M

margheritabella

Ospite
Il Ministero ha considerato il contratto scaduto
In genere quando scade un contratto e il locatario rimane nell'immobile è normale considerare le somme che il locatore riceve non più come canone, ma come indennità di occupazione.Non credo che possa essere inferiore al canone concordato in contratto.
 
Buongiorno!
Non è che l'indennità è fissata da una qualche legge e sarà inferiore al canone concordato in contratto?
Come ricordato dalla circolare 43/E del 9 luglio 2007, le indennità di occupazione di immobili assumono natura e funzione risarcitoria se corrisposte dal conduttore per il periodo di mora nella restituzione degli stessi e a condizione che sia stata manifestata la volontà contraria alla instaurazione o alla prosecuzione del rapporto di locazione. A questo fine non assume alcun significato la circostanza che l’ammontare del risarcimento sia commisurato all'ammontare dei canoni che si sarebbero corrisposti se il rapporto contrattuale fosse proseguito. Poiché, nel caso specifico, la locazione è da ritenere risolta, è possibile considerare gli importi, conseguiti a titolo di indennità di occupazione, privi di rilevanza reddituale, in base all’articolo 6 del Tuir, essendo essi acquisiti come indennizzo per un danno (emergente) e non sostitutivi ovvero integrativi di reddito (lucro cessante).
Saluti,
Chiara
 

milabono

Membro Junior
Impresa
La preoccupazione riguarda la risposta della pubblica amministrazione che ha "lasciato intendere" che l'indennità di occupazione è inferiore ai canoni contrattuali. Per tale motivo temo che ci sia qualche "leggina" conosciuta solo dagli addetti ai lavori. Spero di no, ma restano le perplessità.
 
M

margheritabella

Ospite
L'art.1591 C.C. dispone che "il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggiore danno". Il corrispettivo convenuto è appunto definito indennità di occupazione.
 

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